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Rimborsi agenzie ippiche storiche, Cassazione rinvia a giudice ordinario

26 ottobre 2020 - 16:06

La Cassazione accoglie i ricorsi delle agenzie ippiche storiche per i risarcimenti sul bando scommesse e rinvia al giudice ordinario, ecco la sentenza integrale.

Scritto da Redazione
Rimborsi agenzie ippiche storiche, Cassazione rinvia a giudice ordinario

Punto a favore le cosiddette agenzie ippiche “storiche” nell'annosa vicenda relativa ai risarcimenti dei danni chiesti ai ministeri dell'Economia e delle Politiche agricole per le inadempienze dell’amministrazione dopo il bando del 2000.

La Corte di Cassazione ha infatti accolto gran parte dei ricorsi presentati dalla quasi totalità delle 171 agenzie ippiche storiche che due anni dopo l'indizione della gara che di fatto liberalizzava il mercato dei punti scommesse ippici e sportivi, avevano fatto domanda di arbitrato chiedendo di accertare che le condizioni in base alle quali avevano presentato l'offerta, ovvero la garanzia di esclusività, era venuta meno anche in ragione del gioco clandestino.

 

Con il cosiddetto Lodo Di Majo del 2003, il collegio arbitrale aveva condannato i ministeri al risarcimento dei danni, una decisione che fu però impugnata in Corte d'appello, che decise, annullando il lodo, che spettava al Tar e non al collegio arbitrale pronunciarsi sulla questione.
 
Contro la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso in Cassazione quasi tutte le agenzie ed oggi è arrivata la sentenza, che ha sancito il rinvio al giudice ordinario -  al quale spetta la giurisdizione sulle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione di concessioni di pubblici servizi, in tema di indennità canoni e altri corrispettivi - e quindi la “sussistenza della competenza degli arbitri dinanzi ai quali la causa dalle stesse Agenzie è stata proposta”, si legge nella sentenza.
 
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

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