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Scommesse, Cgars: 'Licenza Tulps, no a diniego per parente pregiudicato'

04 novembre 2020 - 15:33

Il Cgars evidenzia che le autorizzazioni di polizia per la raccolta di scommesse non possono essere negate per precedenti penali a carico di parenti del richiedente.

Scritto da Francesca Mancosu
Scommesse, Cgars: 'Licenza Tulps, no a diniego per parente pregiudicato'

“La valutazione compiuta dalla autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità e la sussistenza del requisito della buona condotta in capo all’interessato è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità; vero è anche però che una decisione di rifiuto del titolo abilitativo, per carenza dei requisiti soggettivi, per essere legittima deve basarsi su risultanze istruttorie adeguate, su circostanze di fatto non travisate e su una motivazione congrua e non illogica né contraddittoria e, in definitiva, su un vaglio appropriato della situazione di fatto posta a base della decisione”.

 

A ricordarlo è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella sentenza con cui accoglie il ricorso di una società per la riforma della sentenza del Tar che aveva confermato il diniego della Questura di Catania al rilascio di licenza ai sensi dell’art. 88 del Tulps per svolgere attività di raccolta di scommesse sportive, opposto per via dei suoi rapporti con soggetti con precedenti penali (fra cui un cugino).
 
Diniego che gli aveva impedito di regolarizzare la posizione della propria ditta – che dal giugno 2014 esercita la raccolta di scommesse sportive e giochi a distanza attraverso un operatore estero – aderendo alla  procedura di regolarizzazione fiscale per emersione (la cosiddetta “sanatoria”) per poter esercitare l’attività ai sensi dell’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014.
 
“Esaminando adesso da vicino la fattispecie controversa, in primo luogo il Collegio, conformemente a quanto rilevato nell’atto di appello, pur non ignorando che in questa materia, allo scopo di giustificare un diniego (o una revoca) di provvedimento autorizzativo, anche nel settore delle scommesse sportive, non è necessario un accertamento di responsabilità penale; non considera superfluo ribadire, da una parte, la condizione di incensuratezza del ricorrente, al quale inoltre non vengono contestati comportamenti caratterizzati da pericolosità sociale o da cointeressenze specifiche con ambienti malavitosi, e dall’altra l’oggettiva irrilevanza dei riferimenti, inseriti nel decreto impugnato, ai controlli di polizia eseguiti in epoca assai risalente, vale a dire nel 2002 e 2004 (cfr. premesse del provvedimento impugnato). A quest’ultimo riguardo, appare poi evidente la contraddittorietà della posizione assunta dalla P. a. che, da un lato, ritiene di dover fare riferimento a eventi accaduti “in un intervallo di tempo relativamente breve” (v. pag. 3 del decreto di rigetto), ma poi pretende di fondare il diniego anche attraverso il richiamo a ulteriori eventi e controlli assai risalenti nel tempo e quindi, come detto, irrilevanti”, si legge ancora nella sentenza.
 
I giudici concludono che “le autorizzazioni di polizia non possono essere rifiutate a causa della sussistenza di precedenti penali in capo a parenti, e che i fatti contestati al detto cugino si riferiscono tutti a situazioni che precedono l’entrata in vigore delle norme di “sanatoria” di cui all’art. 1, comma 643, della l. n. 190/2014”.
 

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