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Tar Lazio: Adm riveda calcolo del Salvasport su scommesse

26 aprile 2021 - 07:53

Una sentenza del Tar del Lazio rileva il difetto di istruttoria di Adm sulle modalità di prelievo per il fondo Salvasport, il commento di Marasco (Logico).

Scritto da Redazione
Tar Lazio: Adm riveda calcolo del Salvasport su scommesse

Continua a tenere banco l’applicazione del Salvasport, la tassa dello 0,5 percento sulla raccolta delle scommesse, introdotta lo scorso maggio dal Decreto rilancio del precedente Governo, per finanziare un fondo a sostegno del mondo dello sport, in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Oggi 26 aprile, il Tar del Lazio, sezione II, ha accolto con sentenza alcune delle doglianze di Betfair Italia, operatore che, oltre che nelle scommesse tradizionali, opera anche nel settore del Betting Exchange, la modalità di scommesse a distanza, a quota fissa, con interazione diretta fra giocatori.
Pur confermando che la misura fiscale può essere applicata indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sportive, anche “con interazione diretta tra giocatori”, il Tar ha ritenuto che "il provvedimento impugnato (ossia la Determinazione direttoriale dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane di attuazione del Salvasport Ndr) debba essere annullato nella parte in cui ha individuato le modalità di calcolo del prelievo introdotto dall’articolo 217 d.l. n. 34/2020 alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori per difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguenza che Adm dovrà riesercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto, nell’individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, di quelle che sono le peculiarità della suddetta tipologia di gioco e coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche i concessionari interessati al fine di acquisire elementi utili alle determinazioni da adottare".

“Da una legge nata male, non poteva che scaturire un’applicazione problematica – osserva Moreno Marasco presidente di Logico l’associazione che rappresenta gli operatori del gioco a distanza –. Ma il vero valore della sentenza è il principio per il quale gli operatori dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione prima che venga adottato un provvedimento che li riguarda. Ci auguriamo quindi che con Adm si possa aprire una nuova stagione di dialogo. Ne gioverebbero tutti, visto anche quanto sta accadendo sul fronte delle concessioni online: sono circa una ventina le pronunce cautelari del Tar con cui, a partire dall’ottobre scorso, sono stati sospesi tutti i provvedimenti di distacco dell’Adm, ritenendo plausibile la tesi sostenuta dai ricorrenti in favore di un “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza”.

“Anche in quell’occasione – aggiunge Marasco – avevamo fatto presente la necessità di un contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, esattamente quanto oggi rilevato dal Tar in altra sede, dove viene richiamata la necessità per l’azione amministrativa di perseguire l’interesse pubblico al meglio, senza danneggiare eccessivamente gli interessi privati e - ci permettiamo di aggiungere – senza dover ricorrere ogni volta all’intervento del giudice amministrativo”.

 

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