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Tar Puglia: 'Sì a licenza per centro scommesse vicino ad una scuola'

03 maggio 2021 - 11:24

Il Tar Puglia conferma licenza a centro scommesse vicino ad una scuola, non vale richiamarsi all'esistenza di un ingresso inagibile al momento delle misurazioni svolte dalla polizia municipale.

Scritto da Redazione
Tar Puglia: 'Sì a licenza per centro scommesse vicino ad una scuola'

"La licenza di cui all’art. 88 Tulps risultava, al momento del suo rilascio (il 25 novembre 2019), conforme al dettato dell’art. 7, comma 2, L.R. Puglia n. 43/2013 (così come modificato dalla L.R. Puglia n. 21/2019). Il rispetto della distanza minima di 250 metri del locale adibito a centro raccolta scommesse dai cosiddetti 'luoghi sensibili' (e, segnatamente, dall’Istituto scolastico) è stato, infatti, verificato dalla Polizia municipale di Taranto ed attestato dalla stessa a mezzo di annotazione del 10 novembre 2019 (e, quindi, in data anteriore a quella del rilascio della licenza di p.s. oggetto dell’impugnato annullamento d’ufficio).
A nulla rileva, per contro, che, nel compiere tale misurazione, la Polizia municipale di Taranto non abbia preso in considerazione l’ingresso principale dell’Istituto scolastico ma, in ragione della impraticabilità del primo, un ulteriore ingresso secondario sito a distanza maggiore dal punto vendita di cui è titolare la ricorrente".


Questo il nucleo della sentenza del Tar Puglia che ha accolto il ricorso della titolare di un punto scommesse contro l’annullamento d’ufficio della licenza 88 Tulps da parte della Questura di Taranto per la vicinanza dell'attività ad un istituto scolastico, per la presunta violazione della legge regionale pugliese sul gioco.
 
Da un lato, commentano i giudici, "infatti, non può dubitarsi, anche in mancanza di disposizione formale in tal senso del dirigente scolastico, che l’utilizzo dell’ingresso principale fosse, al momento del rilascio della licenza amministrativa, effettivamente interdetto. Tanto risulta, infatti, da un atto, quale la già richiamata annotazione di servizio del personale di polizia municipale del 10 novembre che ha valore fidefacente e che non ha trovato, comunque, smentita alcuna nelle produzioni difensive di parte resistente.
Dall’altro, non può certo inficiare la validità della licenza amministrativa l’astratta possibilità di rispristinare l’utilizzo dell’ingresso principale. In disparte dalla considerazione che non v’è certezza, allo stato, sulla utilizzabilità in piena sicurezza dell’ingresso e sulla misurazione, secondo il criterio legale del percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della strada, della effettiva distanza del punto scommesse, l’eventuale ripristino dell’utilizzo dell’ingresso si sostanzierebbe in una circostanza sopravvenuta al rilascio della licenza oggetto del provvedimento di annullamento di ufficio qui impugnato".

Per il Tar Puglia "si appalesa, peraltro, fondata anche l’ulteriore censura mossa da parte ricorrente e relativa ad un difetto di adeguata motivazione del provvedimento impugnato. L’estrema peculiarità della vicenda concreta (anche in considerazione del fatto che la violazione si concreterebbe in una minor distanza di pochi metri rispetto al luogo sensibile) imponeva, infatti, all’Amministrazione resistente uno specifico sforzo motivazionale che doveva sostanziarsi nell’esposizione puntuale delle ragioni fondanti la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione della licenza rispetto al contrapposto interesse privato alla sua conservazione e che non si poteva certo ridurre alla mera presa d’atto, in maniera del tutto generica, del “breve lasso di tempo tra il rilascio del titolo di polizia e l’avvio del procedimento”.
 
I giudici hanno disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento a firma del Questore della Provincia di Taranto datato 30 marzo 2020.

 

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