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Agenzie ippiche, Tar: 'Posizioni debitorie pendenti? No concessioni'

10 maggio 2021 - 10:40

Il Tar Lazio conferma annullamento della concessione ad agenzia ippica che non rispetta il requisito dell'assenza di posizioni debitorie pendenti nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Scritto da Fm
Agenzie ippiche, Tar: 'Posizioni debitorie pendenti? No concessioni'

"Come pacificamente riconosciuto dalla stessa ricorrente, dopo la aggiudicazione non venivano state osservate le prescrizioni contemplate dal bando di gara, né tampoco adempiuti gli oneri colà contemplati, mancando la aggiudicataria di provvedere: alla produzione della garanzia definitiva a copertura della offerta; al versamento del corrispettivo indicato nella offerta economica formulata in sede di gara, pari a € 183.500; alla esibizione del documento unico di regolarità contributiva".

Lo ricorda il Tar Lazio, nella sentenza con cui boccia il ricorso presentato da una società - che aveva ricevuto la concessione da un altro soggetto titolare di due concessioni ippiche ricomprese nel novero di quelle “storiche” - contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha annullato in autotutela la disposta aggiudicazione di due diritti di punti di gioco, per la mancata osservanza da parte della ricorrente delle ulteriori prescrizioni previste dal bando di gara (quali il versamento della garanzia a copertura della offerta, il versamento delle offerte economiche e la presentazione dei Durc) e la mancata estinzione della posizione debitoria maturata dalla società prima titolare delle concessioni poi aggiudicate.

Il Tar Lazio infatti sottolinea che il bando di gara prevede, "quale requisito di partecipazione, l'assenza di posizioni debitorie pendenti nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni oggetto della presente selezione (vedi il capitolato d’oneri)". Quindi, "l'esistenza – non contestata né contestabile - di consistenti debitorie a carico di uno dei due soggetti partecipanti alla costituenda società chiamata a fruire della concessione, vale ex se a giustificare i provvedimenti quivi impugnati".

La sentenza quindi rammenta che "la congerie di contegni omissivi e violativi delle regole conformanti la procedura volta alla assegnazione dei 'due negozi di gioco ippico' per cui è causa, vale indi a giustificare l’actio amministrativa quivi censurata.
Né, in senso contrario, militano le censure di parte ricorrente relativamente alla asserita non debenza degli importi richiesti dalla Amministrazione a titolo di 'minimo annuo garantito', id est di quelle somme di danaro che i concessionari erano in ogni caso tenuti a versare alla Amministrazione (nel caso in cui gli incassi annuali di essi concessionari, sulla scorta dei quali era determinato il corrispettivo dovuto “in percentuale”, non avessero raggiunto una certa somma, corrispondente alla 'quota annuale' contemplata dall’art. 12 del Dpr 169/08), e ciò in ragione della giurisprudenza formatasi in subiecta materia anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 275/13".
 

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