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Scommesse ippiche, Tar: 'Minimi garantiti, annullate note di Adm'

22 giugno 2021 - 15:44

Il Tar Lazio annulla note di Adm che intimavano a Snaitech versamento delle somme dovute a titolo di 'minimi garantiti', per il 2000-2002, per le concessioni per le scommesse ippiche.

Scritto da Fm
Scommesse ippiche, Tar: 'Minimi garantiti, annullate note di Adm'

 

 “Era onere dell’amministrazione riallineare e ricondurre ad equità ed equilibrio corrispettivo il rapporto in essere tra le parti, anche e soprattutto sotto il profilo dei maturati debiti in capo ai concessionari (in tal senso: Tar Roma n. 13666/2019). Adempimento che, tuttavia, l’amministrazione ha mancato di porre in essere; anzi agendo per il recupero 'secco' del debito afferente le annualità di cui si verte”.

Ad evidenziarlo è il Tar Lazio, nella sentenza con cui accoglie il ricorso di Snaitech per l'annullamento della nota dell'Ufficio regionale Toscana e Umbria dell'allora Aams (oggi Agenzia dogane e monopoli, Ndr) con le quali, undici anni or sono, aveva intimato a Snai Spa il versamento delle rate scadute delle integrazioni alle quote di prelievo, a titolo di minimi garantiti, per il biennio 2000-2002, relativamente ad una serie di concessioni di gioco ippico.

 

Snaitech ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti del 2010 indicati in epigrafe, evidenziando che “le somme richieste derivano dalle previsioni del Dpr 8 aprile 1999 n. 169, mediante il quale, in attuazione dell’art. 3 co. 78 L. 662/1996, è stato adottato il regolamento recante norme per il riordino della materia delle scommesse sulle corse dei cavalli”.
In sostanza, si legge nella sentenza, “i concessionari assicuravano all’amministrazione una soglia minima di remuneratività, sul presupposto, tuttavia, che il regolatore garantisse l’esclusività della raccolta ai concessionari medesimi.
Nel frattempo i concessionari hanno accumulato ingenti debiti nei confronti delle amministrazioni concedenti, a causa di fattori esterni e non controllabili, tanto che la normativa di settore ha subito diverse modifiche dopo l’adozione del Dpr 169/98.
In particolare, con tre distinte disposizioni di legge (l’art. 8, commi 5 e 6, d.l. n. 147/2003, l’art. 39, co. 12 bis d.l. n. 269/03 e l’art. 4, co. 194 lett. b) l. n. 350/03), il legislatore ha stabilito che le somme dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti per gli anni 2000, 2001 e 2002 dovessero essere oggetto di una riduzione pari al 33,3 percento e potessero essere versate in rate annuali di pari importo, da versare a decorrere dal 30 ottobre 2004”.
 
Successivamente, “il legislatore nazionale ha imposto ad Adm di adottare specifiche misure di salvaguardia rivolte ad intervenire sui rapporti concessori in essere con i titolari di concessioni ippiche, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale che non rifletteva più il progressivo impoverimento del settore. Si trattava di misure che avrebbero dovuto riguardare, tra gli altri, proprio gli importi richiesti a titolo di cd. 'minimo garantito' e previsti dalla concessione.
Ciò nonostante, l’Amministrazione dei Monopoli non ha posto in essere l’attività provvedimentale prescritta dal legislatore, continuando ad applicare condizioni economiche che si erano rilevate inique.
Sulla base di tale narrazione dei fatti storici, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità delle gravate note, articolando un unico motivo di diritto” con il quale deduce la violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione e del Codice civile.
 
Nell'accogliere i motivi di ricorso del concessionario, il Tar Lazio ricorda che “dando seguito ai dettami della Consulta, aveva affermato che 'la disciplina normativa intervenuta in materia, nella sua evoluzione – come dettata dal decreto legge n. 223 del 2006 prima e dal decreto legge n. 16 del 2012 poi – è chiara nel manifestare la volontà del Legislatore di procedere ad una ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni storiche che risponda all’esigenza di un complessivo riequilibrio delle stesse a fronte del mutato assetto del settore, che ha inciso sulla sostenibilità delle condizioni economiche delle concessioni storiche … La questione va quindi rimessa all’Autorità competente perché provveda tempestivamente all’applicazione della norma come emendata dal giudice delle leggi' (sentenza Tar Roma n. 4628/2014).
Ritiene il Collegio che detto principio – in forza del quale l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a riallineare e ricondurre ad equità ed equilibrio corrispettivo il rapporto in essere tra le parti - debba valere tanto relativamente ai minimi riferiti alle annualità successiva al 2006 quanto a quelle di cui si discute in questa sede”.
 

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