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Gioco, Tar: 'Raccolta sospesa dal gestore senza motivo, sì a decadenza'

02 febbraio 2022 - 09:06

Il Tar Lazio respinge ricorso di un operatore contro decadenza concessione, legittima dopo sospensione del servizio da parte del gestore non autorizzata da Adm.

Scritto da Fm
Gioco, Tar: 'Raccolta sospesa dal gestore senza motivo, sì a decadenza'

“Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il provvedimento di decadenza è stato preceduto da un ampio e articolato contraddittorio procedimentale: le note di Adm, non riscontrate dall’interessato, con le quali sono state chieste informazioni sulla riattivazione della raccolta al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla convenzione, è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza del diritto della concessione, le note con le quali il concessionario ha esplicitato le ragioni che, a suo parere, giustificherebbero la sospensione del procedimento di decadenza”.

Lo scrivono i giudici amministrativi del Tar Lazio nella sentenza con cui respingono, in quanto non fondato, il ricorso presentato da un operatore di giochi contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'annullamento del provvedimento di decadenza del diritto afferente alla concessione in essere dal 2013.

 

L'oggetto del ricorso è il diritto di gioco nella titolarità del concessionario è esercitato presso un punto vendita gestito da altro operatore in virtù di un contratto di commercializzazione stipulato nel 2019 tra questi e il concessionario.
 
Secondo quanto ricorda la sentenza del Tar capitolino, “nel gennaio 2021 il gestore del punto vendita ha deciso di recedere dal contratto di commercializzazione comunicando che il recesso avrebbe avuto effetto, come da clausola contrattuale (art. 12), a decorrere del termine di sei mesi.
Con nota dell'agosto 2021 Adm ha quindi chiesto al concessionario di far conoscere le iniziative intraprese ai fini della riattivazione della raccolta, stante la comunicazione pervenuta di cessazione del rapporto contrattuale da parte del gestore del punto vendita.
In seguito l’Agenzia, a fine mese, ha avviato il procedimento di decadenza in cui, dando atto della propria estraneità alle vicende inerenti al rapporto tra gestore/concessionario, si informava il concessionario che la sospensione, non autorizzata, del servizio per oltre 10 giorni, avrebbe comportato, in mancanza di giusta causa, la decadenza dal rapporto concessorio in essere in relazione al punto vendita”.
 
Da qui il niet del Tar. “Il provvedimento decadenza disposto dall’Adm si fonda sull’art. 13, comma 4 della convenzione di concessione, secondo cui 'la sospensione del servizio in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da Adm, comporta: … la decadenza dal relativo diritto, nonché l’applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 22, se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare'.
L’art. 13 cit. della convezione collega espressamente la decadenza dal rapporto concessorio relativo al punto vendita alla 'sospensione del servizio in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo'”.
 
Nel loro verdetto quindi i giudici amministrativi sottolineano che la “disciplina dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, Ndr) non è correttamente invocata dal ricorrente sia perché l’atto di decadenza ha natura vincolata e non discrezionale sia perché il presupposto della decadenza (la sospensione dell’attività) non è in contestazione.
Il provvedimento resiste anche alle censure sul difetto di motivazione, sulla mancata comparazione degli interessi in gioco e sulla violazione del principio di proporzionalità”.
 
Infine, “va ricordato che essa non è una sanzione e quindi non si risolve in una misura repressiva della condotta altrui. La decadenza, in realtà, è volta ad accertare la violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici attribuiti al privato; una volta accertata la violazione, da essa discende il limitato 'effetto ablatorio' … coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere”.
 

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