Concessione bingo: Tar Lazio conferma la decadenza decisa da Adm
Anche secondo i giudici del Tar Lazio la sospensione dell’attività per oltre trenta giorni e lo sfratto dei locali giustificano la revoca della concessione.
Il ricorso presentato dalla società non è assistito dal “fumus di fondatezza normativamente richiesto per la concessione della invocata cautela”. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione quarta ter) ha respinto l’istanza cautelare di una società titolare della concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R a Novara. Il provvedimento conferma la legittimità della decadenza disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ E LO SFRATTO
Dalla documentazione emerge che la concessionaria ha perso la disponibilità dell’immobile a seguito di un provvedimento del Tribunale di Novara. Lo sfratto è diventato esecutivo a decorrere dal 12 settembre 2025. Tale situazione ha causato una “interruzione non autorizzata dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni”. L’Agenzia ha accertato l’inattività solo durante un sopralluogo a ottobre 2025, rilevando che “i locali della sala Bingo di cui trattasi erano in fase di smantellamento”.
LE MOTIVAZIONI DELL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
L’amministrazione ha agito correttamente esercitando la facoltà di revoca prevista dalla convenzione. I giudici hanno sottolineato la “vaghezza delle dichiarazioni rese dalla società” in merito alla perdita dei locali. Inoltre, è stata evidenziata l’ “indeterminatezza, all’attualità, di quanto dichiarato” riguardo a un ipotetico piano di intervento per una nuova sede. La società non ha specificato la collocazione dei nuovi locali, chiedendo tempo per illustrare interventi societari ancora incerti.
IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONCESSORI
Secondo il Collegio, la perdita dei locali non è avvenuta per una causa di forza maggiore. Era infatti pendente sin dal 2018 un giudizio per morosità avviato dalla proprietà dell’immobile. La concessionaria “avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente” per garantire la continuità del servizio pubblico. Il mancato rispetto degli step procedimentali per il trasferimento della sala ha violato gli obblighi gravanti sul gestore.
VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO PLURIMOTIVATO
Il Tribunale ha ritenuto che l’accertata perdita della disponibilità dei locali sia di per sé sufficiente a sorreggere l’atto di decadenza. Il provvedimento impugnato risulta infatti caratterizzato da una “articolata valutazione operata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Per questi motivi, il Tar ha deciso di “respingere la domanda cautelare”, compensando le spese di lite tra le parti.