Tar Sardegna: ‘Distanziometro subito valido, chiusa sala giochi’

Scritto da Daniele Duso

Per i giudici la legge regionale sulle distanze dai luoghi sensibili è “immediatamente applicabile” e non meramente programmatica.

Il distanziometro “non è norma meramente programmatica, ma immediatamente applicabile”. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione prima, conferma il provvedimento di chiusura per una sala giochi situata nel Comune di Villamar, ribadendo la piena operatività delle norme regionali sul distanziometro.

IL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA – La controversia è nata a seguito dell’ordinanza emessa dal Comune di Villamar, che disponeva la “cessazione immediata dell’attività” di un esercizio pubblico. Il provvedimento era stato adottato per un palese “contrasto con l’art. 12 della l.r. n. 2 del 2019”, la legge regionale che disciplina l’apertura e l’esercizio di sale da gioco nel territorio sardo.

MANCANO DISTANZE MINIME – Al centro della contesa legale vi è la “violazione della distanza di 500 metri tra le sale giochi ed i luoghi sensibili”. Nel caso specifico, l’istruttoria ha accertato che l’esercizio pubblico si trovava a una distanza inferiore rispetto all’ “Istituto Comprensivo Statale di Villamar e il Centro di Aggregazione sociale situati in loco”. I giudici hanno sottolineato come non sia “contestato che i luoghi sensibili siano posti a una distanza inferiore ai 500 metri dall’attività”.

VALIDITA’ IMMEDIATA – Il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento, ravvisando un “difetto del fumus boni iuris”. Nella decisione è stato chiarito che la normativa regionale non richiede ulteriori atti attuativi per essere efficace, citando anche precedenti sentenze che hanno “escluso profili di illegittimità costituzionale della stessa”. Viene dunque meno la tesi secondo cui la norma avrebbe un valore solo programmatico e non precettivo.
Proporzionalità e correttezza dell’istruttoria
NESSUN DIFETTO DI ISTRUTTORIA – Il Tar Sardegna ha inoltre escluso qualsiasi “difetto di istruttoria” da parte dell’amministrazione comunale, confermando che l’ordinanza non manca di proporzionalità. Tale rigore è giustificato dalla “natura vincolata del provvedimento in esame”, che impone al Comune di agire laddove non vengano rispettati i limiti di distanza. In conclusione, i magistrati hanno deciso di “respingere l’istanza cautelare”, lasciando in vigore l’ordine di chiusura.