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Emilia Romagna, ticket redemption vietate ai minori: sì della Giunta

26 marzo 2019 - 12:14

La Giunta dell'Emilia Romagna approva delibera che vieta ticket redemption ai minori, in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Scritto da Redazione
Emilia Romagna, ticket redemption vietate ai minori: sì della Giunta

Fra qualche settimana in Emilia Romagna i minorenni non potranno più utilizzare le ticket redemption, gli apparecchi da gioco senza vincita in denaro.

A stabilirlo la delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche per la salute, che provvede all'approvazione delle modalità applicative dell’articolo 6 comma 8bis della L.R. 5/2013 sul gioco.

Le norme entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, che non è ancora avvenuta.

 

COSA SONO LE TICKET REDEMPTION - Per ticket redemption, si legge nel testo della delibera di giunta, “si intendono gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, definiti all’articolo 110, comma 7, lettera c), del Tulps”.
 
 
OGGETTO E DESTINATARI DEL DIVIETO -Oggetto del divieto “sono i comportamenti che non impediscono o non contrastano, nei fatti consentendo, l’utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età. I soggetti a cui il divieto si rivolge sono dunque i minori d’età, i quali non possono utilizzare gli apparecchi ticket redemption. Poiché il divieto, come detto, si rivolge ai minori di età, la responsabilità per aver consentito o non impedito loro l’utilizzo dei ticket redemption incombe su chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale; in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a mente del quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto”.
 
 
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI - Poiché le ticket redemption sono collocate all’interno di locali commerciali di varia tipologia, “l’applicazione del divieto non può che coinvolgere gli esercenti degli stessi, la cui collaborazione è imprescindibile per la corretta applicazione ed osservanza della presente delibera. A tal fine sono posti a carico degli esercenti dei locali in cui detti apparecchi sono collocati i seguenti obblighi: 1) obbligo di affiggere la locandina regionale in cui viene menzionato il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età in applicazione dell’art. 6, comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013 e della presente delibera attuativa; 2) obbligo di affiggere in modo visibile su ogni apparecchio oggetto del divieto un avviso in cui deve essere chiaramente indicato che il loro utilizzo è vietato ai minori d’età; 3) obbligo di accertarsi dell’età del cliente, tranne nei casi in cui la sua maggiore età sia manifesta, nelle seguenti situazioni: a) quando viene acquistato il gettone per l’utilizzo dei giochi vietati ai minori di età; b) quando viene ritirato il premio derivante dalla vincita degli apparecchi ticket redemption. Ferma restando l’osservanza dei suddetti obblighi, gli esercenti sono invitati alla massima collaborazione nel far rispettare il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età”.
 
 
 
LE SANZIONI - Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 21 del 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). “Ferma restando la competenza degli organi statali di vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente, le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra elencati sono prioritariamente applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione, attraverso gli addetti di Polizia Locale. I Comuni devono prevedere nei propri regolamenti gli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 a carico degli esercenti e individuare, ai sensi dell’articolo 7 bis del Tuel, le sanzioni nei casi di loro inosservanza. I Comuni possono prevedere nei propri regolamenti l’applicabilità della diffida amministrativa di cui all’articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 per la mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.”
 
 
LE TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE - Per consentire un’adeguata informazione sui contenuti della presente delibera con particolare riguardo alle finalità e agli obblighi, nonché una capillare ed adeguata informazione riguardo alle violazioni e conseguenti sanzioni disciplinate nei regolamenti comunali, la tempistica di applicazione del divieto e del regime sanzionatorio è la seguente: a) l’applicazione del divieto di cui all’articolo 6, comma 8-bis della legge regionale n. 5 del 2013 decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera; b) dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicate le sanzioni con le modalità e gli importi previsti nei regolamenti comunali.
 

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