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Cassazione: 'Apparecchi gioco demoliti, imposte non frazionabili'

16 dicembre 2019 - 12:21

La Cassazione ribadisce che per gli apparecchi da gioco rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004 è esclusa la possibilità di frazionamento delle imposte.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Apparecchi gioco demoliti, imposte non frazionabili'

"In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento e da gioco, ai sensi del Dpr 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis, il pagamento delle imposte di cui al Rd 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta".

 

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, richiamandosi ad una pronuncia del 2015, in una sentenza con cui accoglie in parte il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro una società che aveva impugnato di fronte alla commissione tributaria provinciale di Venezia la cartella esattoriale con cui Adm aveva chiesto il pagamento di oltre 42mila euro per l'omesso versamento dell'imposta sui trattenimenti per l'anno 2004 oltre ad interessi e sanzioni.
 
IL RICORSO - La società ricorrente evidenziava "di aver corrisposto in una unica soluzione la predetta imposta versando la cifra dovuta per i primi 4 mesi dell'anno 2004 durante i quali aveva effettivamente utilizzato gli apparecchi da gioco di cui all'art 110,comma 7, lettera b) del r.d. 1931 nr 773. Asseriva infatti che gli apparecchi erano stati distrutti in conformità alle disposizioni di legge vigenti entro il 31 maggio 2004. Affermava che l'imponibile forfettario annuo previsto di 2500 euro avrebbe dovuto essere rapportato al periodo di attività di apparecchi e che la cartella esattoriale emessa da Adm er il versamento delle residue somme relative all'anno 2004 era illegittima quindi chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato".
 
LA SENTENZA - I giudici della Cassazione però ricordano che nella sentenza del 2015 si è osservato che: "il Dpr n. 640 del 1972, art. 14 bis, stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui al Tulps, art. 110, comma 7, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e pertanto nella fattispecie l'imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30/4/2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo quattro mesi.
La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l'imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio ma solo per quelli installati dopo il 1° marzo di ciascuno anno.
Infatti proprio per l'impossibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo il legislatore aveva disposto per il 2004 il pagamento di una somma in misura ridotta (2.500 euro invece di 4.100 euro previste per il 2001, 2002 e 2003) e quindi, in ogni caso, appare irrilevante l'avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio alla legge finanziaria del 2003, n. 289 del 2002, art. 22, comma 3, secondo il quale entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi leggi pubblica sicurezza, ex art. 110, comma 7, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita salva la possibilità di riconversione".
 

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