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Comma 7, Cassazione: 'Nulla osta va apposto in originale'

25 febbraio 2020 - 12:08

La Cassazione conferma l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa da Adm nei confronti di una società per un apparecchio comma 7 al quale non risultava apposto il nulla osta in originale.

Scritto da Fm
Comma 7, Cassazione: 'Nulla osta va apposto in originale'

"Deve ritenersi imprescindibile l'apposizione del nulla osta in originale sugli apparecchi appartenenti alla tipologia disciplinata dal comma 7 del Tulps, per non incorrere nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f), dello stesso Testo unico".

 

Per questo motivo la Corte di cassazione conferma l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (di 3mila euro) emessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di una società per il rinvenimento di apparecchio comma 7 al quale non risultava apposto il nulla osta in originale come stabilito dall'art 38 della legge n. 388/2000.

 

Per i giudici il ricorso di Adm – contro la sentenza del Tribunale civile di Firenze che aveva dato ragione alla società "sul presupposto - già ravvisato dal primo giudice - della idoneità e della liceità della circostanza che sull'impianto sottoposto a controllo risultava apposto il nulla osta in copia conforme all'originale, non dovendosi ritenere necessaria in via esclusiva l'apposizione del nulla osta in originale, siccome ugualmente contraffabile" - va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (risultando pacifica, nel caso di specie, l'avvenuta constatazione della mancata apposizione sull'apparecchio del nulla osta in originale), la causa, previa cassazione dell'impugnata sentenza, può essere decisa nel merito, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla società e dal suo legale rappresentante.
 
 

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