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Slot e comma 7: la Commissione tributaria di Firenze impone distinzioni

21 gennaio 2016 - 08:44

Una pronuncia delle scorse ore da parte della Commissione toscana riaccende il dibattito sul regime di monopolio dell'amusement.

Scritto da Ac
Slot e comma 7: la Commissione tributaria di Firenze impone distinzioni

 

Le sanzioni previste per gli apparecchi con vincita in denaro non possono essere comminate a quelli di 'puro' intrattenimento. Ovvero, quelli senza alcun tipo di vincita. A ribadire il principio è la Commissione tributaria provinciale di Firenze che attraverso una sentenza di questi giorni ha ricordato che, nel caso in questione, in cui veniva richiesto "il mancato obbligo del versamento del Prelievo erariale", l'amministrazione non avendo dimostrato che l'apparecchio oggetto della verifica permette la distribuzione di somme in denaro, viene a mancare la "condizione fondamentale per l'applicazione dell'imposta contestata".

 

Evidenziando come "non si può sostenere in via analogica l'applicazione di una tassa diversa da quella prevista dalla norma specifica, seppure in via equitativa, stante il fatto che il ricorrente non sembra aver pagato alcun tributo".

 

La pronuncia (il cui principio viene ribadito peraltro in due diverse sentenze, pressoché identiche, della stessa commissione tributaria) risulta particolarmente significativa per via del fatto che, normalmente, per tutti gli apparecchi ritenuti 'assimilabili' ai comma 6 del Tulps venivano comminate le stesse sanzioni. E il principio viene ritenuto non coerente dalla commissione tributaria toscana. Ma la questione è ancora più importante per il comparto dell'amusement, ovvero il settore del 'puro' intrattenimento, proprio per via di questa distinzione.

 
Come evidenzia il legale difensore del ricorrente, Cino Benelli: "Da questa sentenza - spiega - emerge ancora una volta la necessità di separare il gioco con vincita in denaro da quello di puro intrattenimento e quindi senza vincite".
 

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