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Tribunale Firenze: 'Ticket redemption non rientrano in Monopolio statale'

21 marzo 2016 - 14:40

Il Tribunale di Firenze ribadisce che per le ticket redemption non si devono applicare norme previste per i giochi gestiti dai Monopoli di Stato.

Scritto da Redazione
Tribunale Firenze: 'Ticket redemption non rientrano in Monopolio statale'

"I giochi di abilità, le macchine da gioco che non danno premi o che danno premi unicamente sotto forma di giocate gratis e i giochi promozionali il cui unico obiettivo è quello di incoraggiare la vendita di beni o servizi non rientrano nell’esclusione della direttiva Bolkestein (recepita dal D.lgvo 59/2010) in quanto non ledono interessi generali (salute, ordine pubblica, sicurezza, sanità pubblica); gli apparecchi rientranti in tale categoria sono comprese nel campo di applicazione della 'Direttiva servizi' che prevale – per il principio della supremazia del diritto comunitario - sul diritto interno". Con questa motivazione il tribunale di Firenze ha annullato  l’ordinanza d'ingiunzione emessa dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli a carico di alcune ticket redemption sprovviste del nulla osta rilasciato dall’Adm per la messa in esercizio e distribuzione, come da verbale di accertamento della Guardia di Finanza.


I giudici del tribunale di Firenze, come già fatto in un pronunciamento del febbraio 2016, evidenziano che il il diritto interno va conformato a quello comunitario in posizione di primazia (primautè) e che "la direttiva CE approvata il 12 dicembre 2006 nr. 123, sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, rappresenta la volontà del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di libertà di stabilimento (art. 43 del Trattato CE) e sulla libertà di prestazione di servizi (art. 49 del Trattato CE), sancendo, in particolare, il principio della c.d. 'libertà di prestare il sevizio', secondo il quale, tenuto conto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, è vietata agli Stati l’imposizione al prestatore di servizi di un altro stato membro di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori, che non siano giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute o dell’ambiente".

 

 

Si deve, pertanto, rilevare che "solo il settore dei giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse” sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale ultima direttiva “tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l’attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori”. Del resto, si legge nella sentenza, "gli artt. 31 e 34 del Dl 201/2011, convertito nella legge nr. 214 del 2011 (che consente la presentazione di una Scia segnalazione certificata in inizio attività onde procedere all’installazione dei medesimi congegni anziché imporre il regime autorizzatorio ex ante), hanno poi introdotto il principio per cui l’esercizio di un’attività economica viene sottoposto ad un regime amministrativo concessorio/autorizzatorio solo se vi è un interesse generale e pubblico costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; medesima ratio sottende l’art. 3 del DL 138/2011, convertito nella legge 148/2011 (in tema di abrogazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche) secondo il quale l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” affermando che solo la lesione di interessi pubblici tassativamente determinati giustifica la deroga al principio; tali interessi pubblici vengono individuati a) nei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b)contrasto con i principi fondamentali  della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla conservazione della specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative all’attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comportano effetti sulla finanza pubblica. Spettava a parte opposta provare che l’utilizzo di tali apparecchi lede gli interessi generali rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia (sempre che l’obiettivo perseguito non possa essere conseguito da una misura meno restrittiva), ovvero con l’ordine pubblico e con gli interessi dei consumatori in senso protettivo o la salute della collettività (v. da ultimo la legge regionale toscana nr. 85/2014 che ha espressamente espunto gli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell’art. 110 comma 7 TULPS dall’ambito delle previsioni finalizzate alla prevenzione della c.d. ludopatia)".
 
Tale sentenza è stata ricordata anche dall'esperto di diritto amministrativo in materia di giochi Cino Benelli nel suo intervento al convegno 'Amusement: iniziative e proposte per il rilancio del divertimento puro in Italia' promosso dall'associazione Sapar a Enada Rimini.  Il legale ha sottolineato l'esigenza di una regolamentazione diversa per gli apparecchi da gioco con vincita in denaro e quelli senza: "Il gioco d'azzardo si svolge in regime di Monopoli, il gioco non  d'azzardo dovrebbe svolgersi in regime di libertà. In una sentenza del tribunale di Firenze dell'8 marzo scorso si sottolinea che nel momento in cui vengono
posti limiti a apparecchi slot o Vlt è facile per lo stato giustificare quella limitazione; invece per il gioco senza vincita in denaro la limitazione è difficilmente giustificata. E' difficile provare problemi di ordine pubblico per apparecchi comma sette e quindi le due tipologie di apparecchi non possono essere paragonati. Non si tiene conto poi della evoluzione tecnologica del settore comma sette, che ha bisogno invece di una normativa snella. Serve maggiore trasparenza e chiarezza e ci sono una serie di sentenze che stabilisce che l'operatore del gioco di operare in un contesto normativo certo, conoscibile preventivamente".
 

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