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Gestione casinò, la terza via tra pubblico e privato

19 aprile 2024 - 08:16

In Valle d'Aosta si dibatte sulla possibile gestione del Casinò di Saint Vincent, ecco i benefici dell'ipotesi che meno viene analizzata.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Denys Nevozhai su Unsplash

Foto di Denys Nevozhai su Unsplash

Quando si parla del futuro delle attuali case da gioco di Saint Vincent, Venezia, Campione e Sanremo si è invogliati, solitamente, a portare due esempi e per quanto a mia conoscenza: quello della gestione privata sino al 30 giugno 1994 a Saint Vincent e quello della gestione pubblica dal primo luglio in poi, sempre in Valle d’Aosta dove ho lavorato per tantissimi anni.
Ne esiste un’altra: la gestione mista con capitale pubblico e privato si tratta di vedere in quale quantità partecipativa, insomma di chi deve essere la maggioranza? 
Proviamo ad esaminare i pro e i contro delle due scelte. Anche perché non si dica che le ho esaminate tutte, l’ho fatto nel mio piccolo.

Parlo di quello che mi interessa di più e ne indico le motivazioni:
- Maggioranza al privato, 60 per cento contro il 40 per il pubblico.
Quali i vantaggi della parte pubblica?
a) imporre le condizioni irrinunciabili per essere azionista privato (si vedano proposte nei precedenti disegni e progetti sino a comprendere la cessione di quote e/o azioni anche mortis causa);
b) facilità di suggerire la metodologia per il controllo (trasmissione dati al sistema pubblico). Ben si intende che il gestore potrà adottare ciò che meglio crede.
c) la parte pubblica potrebbe imporre un membro nel Consiglio di amministrazione e/o nel Collegio sindacale;
d) il management non è più collegabile direttamente o meno alla politica e può essere rimosso senza tanti scossoni;
e) un controllo efficiente sempre e comunque;
f) la politica produttiva può subire le idee del Cda e il concedente sarà o dovrebbe essere sempre aggiornato.

Una questione deve essere completamente chiara come, quando e su quali dati si conteggiano le entrate tributarie. La tassa di concessione che il gestore paga all’ente pubblico tiene conto dell’esistenza di una parte delle mance che rimane all’azienda; una parte che non è fissa nel 50 percento ma è contrattabile con i dipendenti tecnici.
La “Tassa di concessione” dovrebbe sempre consistere in una percentuale sulle entrate nette tenuto conto della parte di mance che viene devoluta all’Azienda e che, logicamente,  concorre a determinare detta percentuale.
È in atti nel Paese: le mance dello chemin de fer sono 54 percento all’azienda e 46 percento ai dipendenti, quelle della roulette, non c’è quella americana, 40 percento all’azienda e 60  percento ai dipendenti.  Deriva dalla tipologia di gioco affidata ai vari reparti.

Quanto precede promana da quanto riportano i decreti istitutivi  iniziare dal 1927 (n. 2448 per Sanremo), dal contenuto del sentenza della Corte Costituzionale del 2020 n.90, mi pare. 
È abbastanza intuitivo che la natura giuridica delle entrate in parola possa influire sul giudizio della Corte dei conti. Allo sesso tempo non si può ignorare che devono essere sempre presenti i controllori dell’ente pubblico onde poter esercitare il dovuto controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi.                
                 
Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448
Visto l’art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926n n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso,nel 1933  identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n.62 i data 14 gennaio 1937.

Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA
Art.1. È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art.2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.

L’articolo 19 del Decreto Legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al R. D. L. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Ecco la motivazione per la quale la natura tributaria delle entrate è attribuita a tutte le case da gioco.
È proprio il citato art.1. “È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili”, che concorre a definire la natura giuridica delle entrate in discorso.
È più che evidente che le deroghe alle norme del codice penale, dall’art. 718 all’art. 722 relative al gioco d’azzardo sono state fatte per risanare la finanza degli enti locali periferici interessati.


 

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