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Cassazione: 'Imposte su apparecchi vanno pagate per il 2004'

18 gennaio 2019 - 12:46

La Cassazione si esprime sui pagamenti delle imposte sugli apparecchi da gioco senza vincita in denaro del 2004, anche se distrutti in quell'anno.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Imposte su apparecchi vanno pagate per il 2004'

La Corte di Cassazione ritiene che "fosse dovuta l'applicazione dell'imposta 2004 anche per il periodo successivo alla rimozione dei macchinari di intrattenimento in oggetto".

Questa la decisione della Corte di Cassazione in merito ai pagamenti delle imposte sugli apparecchi da intrattenimento senza vincite (comma 7) in vita nel 2004, anche se ditrutte nei primi mesi di quello stesso anno.
 
"La corretta interpretazione delle norme invocate ed, in particolare, dell'art. 14-bis d.P.R. n. 640 del 1972 - secondo il quale per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 7, Tups, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione (...) entro il 16 marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo - impone il pagamento integrale dell'imposta forfetaria annua, tutte
le volte che, come non è controverso nella specie, i macchinari fossero installati prima dell'ultima data indicata.
 
Quanto alla misura della stessa, si è condivisibilmente osservato che l'ammontare dell'imposta per l'anno 2004 è stato fissato dal menzionato art. 14-bis, comma 3-bis, come inserito dall'art. 39, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, nel minor importo forfettario annuo di euro 2.500,00 (in luogo della tariffa c.d. piena di C 4.100,00 di cui al comma 3) proprio in ragione della preclusione ex lege all'utilizzo dei macchinari, per l'epoca successiva al maggio 2004".
 
"L'Adm - conclude la sentenza - propone tre motivi di ricorso per la Cassazione della sentenza del 19 aprile 2012, con la quale la commissione tributaria regionale di Milano, in riforma della prima decisione, ha affermato l'illegittimità del silenziorifiuto serbato con riguardo all'istanza di rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti pagata per l'anno 2004, reputando la necessità di frazionarla in relazione al periodo di sussistenza del presupposto impositivo e tenuto conto che gli apparecchi de quo sono stati distrutti il 25 maggio 2004. Resiste con controricorso il contribuente".

 

 

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