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Fusione Gamenet-Intralot, via libera dell'Agcm: 'Concorrenza non pregiudicata'

04 luglio 2016 - 15:13

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha dato il via libera alla fusione tra Gamenet e Intralot.

Scritto da Anna Maria Rengo
Fusione Gamenet-Intralot, via libera dell'Agcm: 'Concorrenza non pregiudicata'

L'Autorità garante per la concorrenze e il mercato ha deliberato di “non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90” per quanto riguarda la fusione tra Gamenet e Intralot.

Come si legge nel Bollettino dell'Agcm, l'operazione oggetto di valutazione prevede che “TCP (TCP Lux Eurinvest S.àr.l, società di diritto lussembrughese Ndr) costituirà una nuova società-veicolo nella quale conferirà la sua partecipazione in Gamenet pari al 88,49% (tenendo conto della percentuale delle azioni proprie pari al 10,47%), il venditore IGH (Intralot Global Holdings B.V.  Ndr) conferirà in Newco la sua partecipazione del 100% in IHS (Intralot Holding & Services S.p.A.  Ndr) e la sua partecipazione del 2% in IGM (Intralot Gaming Machines S.p.A.  Ndr), e Newco trasferirà a Gamenet le Partecipazioni IGH. All’esito di tali attività, TCP verrà a detenere la maggioranza (79,1%) del capitale sociale e dei diritti di voto di Newco – quindi (indirettamente) anche di Gamenet e delle Partecipazioni IGH – mentre IGH verrà a detenere una partecipazione di minoranza (del 20%) di Newco. Il restante (0,9%) sarà detenuto da una persona fisica attuale socio di Gamenet.

 LE MOTIVAZIONI – Nel dare il suo via libera, l'Agcm ritiene che “nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi”. L'operazione in esame “non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”. Si ritiene inoltre che “gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati”.

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