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Lombardia, Consiglio approva proposta di legge nazionale sul gioco: "Lecito solo in sale dedicate"

16 aprile 2014 - 10:40

E' stata approvata in Consiglio regionale, la proposta di legge parlamentare redatta dalla Regione Lombardia per il contrasto al gioco patologico.

Scritto da Fm
Lombardia, Consiglio approva proposta di legge nazionale sul gioco: "Lecito solo in sale dedicate"


Soddisfatto il relatore Fabio Rolfi che ha guidato il gruppo di lavoro che ha redatto il testo: "Con questa proposta, completiamo il percorso avviato dalla Regione nella lotta alla ludopatia. Dopo la legge regionale, offriamo delle soluzioni possibili, sostenibili dal punto di vista giuridico, e chiediamo un riordino complessivo del sistema gioco operato dal Parlamento. La legge delega si è infatti limitata solo a riordinarne la fiscalità, senza nessun intervento sulla sostenibilità del settore".

 

"GIOCO IN SALE DEDICATE" - La proposta, come dichiara Rolfi, in sostanza chiede una rimodulazione del sistema del gioco pubblico, in cui "le nuove concessioni siano affidate soltanto a sale dedicate, luoghi controllati, eliminando la capillarità di accesso attuale, cheha favorito il diffondersi del gioco patologico". Un sistema trasparente, prosegue il consigliere, "con la tracciabilità delle somme investite nel settore, un limite alle concentrazioni delle concessioni, e alla pubblicità".


"SOSTENERE IL RUOLO DEI SINDACI" - Il testo auspica inoltre il rafforzamento del ruolo dei sindaci, che devono avere "la possibilità di vietare le nuove aperture nel territorio comunale: una competenza che non spetta alle Questure". Sulla stessa linea Viviana Beccalossi, assessore al Territorio che è stata fra i principali promotori della legge regionale lombarda sul gioco: "Abbiamo integrato la prima formulazione di questa proposta di legge nazionale con le indicazioni venute da Legautonomie. Chiediamo la costruzione di un fondo per la cura della ludopatia, che vada per l'80percento alle regioni e per il 20 percento ai comuni".


BECCALOSSI CONTRO GLI OPERATORI - Nel corso del suo intervento, Beccalossi ha poi risposto all'accusa, mossa da alcuni operatori del settore, di "bloccare un comparto che produce posti di lavoro". L'assessore afferma: "Ma che tipo di imprenditoria è quella che fa soldi semplicemente attaccando un apparecchio ad una presa la mattina e svuotandone il contenuto la sera? Con questo progetto favoriamo comunque la nascità di nuove professionalità: meglio qualche avere qualche psicologo in più e qualche adddetto di sala in meno. Non si deve solo creare lavoro, ma del buon lavoro. Ed è ora che lo Stato intervenga, con nuovo approccio: guardando al gioco non come un fenomeno su cui lucrare, ma come un'emergenza da regolare, controllare con rigidità e rigore".

 

CIOCCA: "FARE LEGGE IN 17 GIORNI" - "La proposta - sottolinea il presidente della commissione Attività produttive della Regione Lombardia, Angelo Ciocca - è stata approvata all'unanimità, ad eccezione del Movimento Cinque stelle, per cui non si dovrebbe fare una legge in periodo pre-elettorale. Noi però riteniamo che non ci sia un minuto da perdere e che tale provvedimento, come già successo per la Legge Fornero, possa essere varato in 17 giorni, non uno di meno".

 

INCONTRO CON RENZI - Il prossimo passo, quindi, non sarà il semplice invio al Parlamento, ma un incontro con Renzi finalizzato ad 'accellerare le pratiche'. "Come ex sindaco - conclude Ciocca - il presidente del Consiglio conosce bene il problema, e siamo certi che farà in modo di intervenire in tempi rapidi".

 

SINDACI UNICI A DECIDERE SU NUOVE SALE GIOCO - La proposta di legge nazionale, farebbe dei sindaci le uniche vere autorità competenti a decidere sull'apertura di nuove sale. Inoltre, tra i provvedimenti contenuti, ci sarebbe un giro di vite sulla possibilità di installare macchinette in locali come bar, tabaccherie, ristoranti, che dovrebbero dedicarsi a tutt'altra attività.

 

FONDO CONTRO LUDOPATIA - È inoltre prevista la costituzione di un fondo contro la ludopatia a favore del sistema sanitario regionale (per l'80%) e dei servizi sociali comunali (per il 20%), con un aumento lineare del 5% su tutta la tassazione legata al gioco, per generare entrate pari a 400 milioni annui da distribuire a chi si occupa di cura e prevenzione di questa malattia, dato che in questo momento lo Stato incassa le accise sul gioco, mentre i costi per la cura e il recupero dei ludopatici sono sostenuti dalle Asl, dalle Aziende Ospedaliere e dai servizi sociali comunali.

 

LIMITE ALLA PUBBLICITÀ - Tra le altre proposte, una limitazione alla pubblicità del gioco d'azzardo soprattutto nei confronti dei minorenni e l'introduzione di figure professionali specializzate che possano intervenire nelle sale da gioco in caso di comportamenti patologici.

 

LA LEGGE - Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione del punti di rivendita di gioco pubblico.

Art. 1

Finalità della legge

1. Finalità della presente legge è ridurre l’attuale frazionamento e frammentazione dei punti di offerta di gioco esistenti sul territorio, tale da renderne impossibile in controllo da parte degli Organi a ciò deputati, e dove non è parimenti possibile assicurare l’idonea professionalità degli operatori a tutela delle fasce più deboli di giocatori, ovvero dei minorenni a cui il gioco è vietato.

2. Inoltre, finalità della presente legge è stimolare l’adeguamento professionale degli operatori del gioco legale, contrastare il gioco illegale o irregolare, limitare gli eccessi di gioco che possono favorire l’insorgenza di Gioco d’Azzardo Patologico.

 

Art. 2

Nuovi criteri per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento

1. A partire dal 1 gennaio 2014:

a) è vietata:

1) nei punti vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di

gioco pubblici, con superficie destinata all'attività principale non superiore a 20 metri quadrati,

l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773.

2) negli stabilimenti balneari e nei circoli privati di qualsiasi natura e scopo sociale, l’'installazione

degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6;

3) nei centri di trasmissione dati (CTD) per la raccolta di scommesse operanti sul territorio

nazionale in base alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del16 febbraio 2012,

l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b)

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

4) nelle sale pubbliche da gioco in cui è concesso l'accesso ai minori di anni 18, l'installazione degli

apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

5) in ciascun bar, ristorante e esercizi assimilati con superficie non inferiore ai 20 metri quadrati e

non superiore ai 50 metri quadrati l’installazione di oltre 2 apparecchi di cui all'articolo 110

comma 6 lettera a). Il numero degli apparecchi è elevabile di una unità per ogni ulteriore 50

metri quadrati, fino ad un numero massimo di 6 apparecchi.

6) in ciascun albergo ed esercizio assimilabile l’installazione di un numero di apparecchiature di cui

all'articolo 110 comma 6 lettera a) superiore a uno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o

congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriore

100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

b) In tutti gli esercizi commerciali di cui al presente articolo gli apparecchi da intrattenimento di cui

all'articolo 110 comma 6 lettera a) sono collocati in locali strutturalmente e architettonicamente

separati dalle aree destinate dall'attività principale dell'esercizio. Tali locali separati prevedono

un'apposita area dedicata ai fumatori realizzata sulla base dei requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23

dicembre 2003 di attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come

modificato dall'art. 7 della legge 21ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non

fumatori. La superficie complessiva destinata all'installazione degli apparecchi da intrattenimento

non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale del locale.

c) Il limite orario al gioco di Stato è fissato nelle ore 2,00 per i giorni feriali e la domenica, e nelle ore 3,00 per le giornate di venerdì e sabato, salvo orari più restrittivi approvati da parte delle Regioni.

Dopo questi orari viene interdetta la possibilità telematica di utilizzo delle apparecchiature.

d) I preposti alle sale gioco devono far parte di un apposito albo, a cui si accede dopo aver seguito

apposito corso abilitante, organizzato a cura delle Regioni.

Art. 3

Devoluzione del Prelievo Unico Erariale ai territori

1. Un importo pari al 30% delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) applicato sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) e b), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è devoluta ai comuni per il finanziamento delle attività civico amministrative di competenza.

2. Al fine di corrispondere ai comuni le entrate di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e finanze individua con apposito decreto le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi da raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte ad essi spettante.

Art. 4

Divieto d'utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco

1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 1 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza mediante carte di debito.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.

Articolo 5

Contrasto al gioco illegale ed irregolare

1. L’apertura ed attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l’utilizzo di CTD (centri trasmissioni dati) con operatori esteri privi di concessione governativa è vietata. Tale divieto vale anche qualora l’attività legata al gioco non sia quella prevalente.

2. Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all’interno dei circoli privati.

3. E’ vietato installare apparecchi di intrattenimento ex art. 110 comma 6 del TULPS presso i circoli privati.

4. L’esercizio dell’attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

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