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Ippica, Tar Lazio: “Legittimo dimezzamento corrispettivo impianti”

23 luglio 2014 - 11:45

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto da Hippogroup Roma Capannelle contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ippodromo del Casalone Srl, contro la riduzione del 50% del valore economico del 'corrispettivo impianti' nell'ambito della  proroga del contratto di gestione nel 2013 e nel 2014.

Scritto da Fm
Ippica, Tar Lazio: “Legittimo dimezzamento corrispettivo impianti”

 

 

IL RICORSO – Per il ricorrente era “illegittimo il potere esercitato nel caso di specie dall’amministrazione nella parte in cui, nel rinnovare la convenzione in scadenza al 31 dicembre 2011, ha disposto unilateralmente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione del 'corrispettivo impianti' in misura pari al 50% rispetto a quanto versato fino al 2011, imponendo però l’erogazione del medesimo livello di servizi”.

 

LEGITTIMO DIMEZZAMENTO CORRISPETTIVO IMPIANTI – Per il Tar, “la deliberazione dell’allora commissario Assi (ora Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) non risulta affetta da vizi di illegittimità nella misura in cui, nell’esercizio del potere di autotutela, ha ritenuto di procedere a quella decurtazione sulla base del fatto che, oltre al considerevole ridimensionamento dei trasferimenti statali, la raccolta delle scommesse aveva subito negli ultimi anni una rilevante contrazione che non consentiva più di garantire gli importi prima corrisposti alle società di gestione degli ippodromi (da ciò anche l’esigenza di individuare una nuova modalità di remunerazione)”.

FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA INTROITI SCOMMESSE - Del resto, come già in precedenza esposto, l’art. 12, comma 2, del dPR n. 169 del 1998 “prevede espressamente che il finanziamento degli ippodromi è effettuato destinando 'annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse' nel senso che la fonte principale per la contribuzione di che trattasi è costituito proprio dagli introiti derivanti da quella tipologia di entrate. Ora, il Ministero resistente, in adempimento a quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria della Sezione, ha rappresentato l’andamento della raccolta delle scommesse dal 2011 dal quale risulta evidente una rilevante, oltreché costante, riduzione di tale tipologia di entrata. A ciò si aggiunga che il Ministero resistente, ogni qualvolta ha chiesto di 'prorogare' il contratto, non ha mai imposto tale scelta ma ne ha sempre rimesso la decisione alla società ricorrente la quale, seppure con riserva, ha comunque accettato di proseguire nella gestione del servizio, pur con quella decurtazione economica”.

RICONOSCIUTO SQUILIBRIO DI FORZE – Perciò, “sebbene non possa non riconoscersi la sussistenza di uno squilibrio di forze nell’ambito di tale rapporto convenzionale, la società ricorrente è comunque stata posta di fronte ad una scelta in esito alla quale si è comunque determinata in senso favorevole alla prosecuzione, dopo peraltro che il contratto del 2006 era comunque giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2011”. Le prosecuzioni del rapporto, rilevano i giudici, però “non sono state imposte in via unilaterale dal Ministero resistente ma subordinate all’assenso della società ricorrente. Da ciò deriva che la decurtazione operata dall’amministrazione non è inficiata dai vizi dedotti da parte ricorrente né a tale conclusione osta la prospettazione contenuta nel ricorso RG n. 6258/2013 nella parte in cui si censura la scelta del Ministero resistente di incamerare le somme non corrisposte alle società di gestione chiuse o inattive in quanto ciò non è comunque in grado di smentire il fatto che, negli ultimi anni, l’attività di raccolta delle scommesse ha subito una notevole riduzione e che ciò è stata la causa che ha determinato, con motivazioni che risultano immuni da profili di illegittimità, la decurtazione del 'corrispettivo impianti' nella misura del 50%”.

La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano ampiamente la decisione di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

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