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Tar: 'Firenze, decadenza gestione ippodromo Le Mulina ingiusta'

05 maggio 2017 - 11:34

Il Tar Toscana accoglie il ricorso della società Pegaso contro il Comune di Firenze per la decadenza della concessione per la gestione dell'ippodromo Le Mulina.

Scritto da Fm
Tar: 'Firenze, decadenza gestione ippodromo Le Mulina ingiusta'

 


"E’ evidente che la mancata attivazione dell’Amministrazione comunale nel contribuire a precisare lo stato dei luoghi, unitamente al persistere dell’occupazione parziale del complesso e all’assenza di disponibilità di parte del complesso, costituiscono tutte circostanze idonee, da un punto di vista del nesso causale, ad incidere sulla corretta predisposizione di un progetto di recupero e valorizzazione, la cui inidoneità costituisce ora il nucleo centrale dell’inadempimento posto alla base del provvedimento di decadenza ora impugnato".

Così il Tar Toscana ha accolto il ricorso della Società Pegaso srl contro il Comune di Firenze per l'annullamento della decadenza della concessione per la gestione dell'ippodromo Le Mulina per inadempimento degli obblighi assunti con l'atto accessivo della concessione, disposta nel maggio 2016.


Il provvedimento di decadenza, ricordano i giudici, risultava "motivato in considerazione dei seguenti inadempimenti: a) irregolarità nel versamento dei canoni dovuti, risultando non versate le tre mensilità per un importo pari a euro 2.062,50; b) non sarebbe stato depositato il piano delle attività economiche; c) il progetto definitivo del complesso sarebbe carente di alcuni elaborati; d) la società Pegaso non avrebbe sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione proprietaria l’esecuzione di alcuni interventi edilizi e, ancora, non avrebbe provveduto alla pulizia e allo sgombero del complesso".

Ma, si legge nella sentenza, "a seguito della relazione depositata dall’Amministrazione e comunque in conseguenza delle rispettive deduzioni delle parti in causa, è stato accertato come la struttura sia effettivamente occupata, seppur parzialmente, da due soggetti che risultano entrambi residenti nell’ex ippodromo, così come evincibile dalle certificazioni anagrafiche depositate in atti.
E’ emerso che detta circostanza risultava a conoscenza dell’Amministrazione comunale, già in una fase antecedente alla sottoscrizione della convenzione, considerando che uno dei due soggetti era risultato destinatario dell’ordinanza di sgombero n. 569/2014 dell’11.11.2014, provvedimento quest’ultimo poi non portato ad esecuzione.
Risulta, altresì, incontestato che nella struttura sussistano aree ed ambienti sottratti all’utilizzo della società concessionaria, in quanto espressamente chiusi con lucchetti, senza che ne sia stata consentita l’apertura.
Sempre all’interno dell’ippodromo risulta collocata almeno un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo, mezzo quest’ultimo in relazione al quale è evidente che la società ricorrente non ha titolo né potestà di rimozione.
Premesse le circostanze accertate o non contestante, è necessario evidenziare che nella fattispecie in esame risulta violato il disposto di cui all'art. 1460 c.c., nella parte in cui sancisce che nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria".

I giudici amministrativi evidenziano che "il Comune di Firenze ha, in primo luogo, violato l’impegno assunto con la sottoscrizione della convenzione del 27 marzo 2015 nella parte in cui è espressamente previsto a carico di quest’ultimo l’obbligo di consegnare il complesso immobiliare oggetto di concessione, completamente libero da persone e cose.
Il cronoprogramma, nel momento in cui sancisce l’obbligo di consegnare il complesso libero di persone o cose, ha l’effetto di obbligare lo stesso Comune al compimento di un attività preliminare che costituisce il presupposto temporale, oltreché logico, dei successivi adempimenti di competenza del concessionario, finalizzati nel caso di specie a realizzare la valorizzazione del complesso.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dall’Amministrazione comunale, e diretta ad evidenziare che la società Pegaso Srl sarebbe stata al corrente dello stato di occupazione, in una fase antecedente alla sottoscrizione della convenzione ed a seguito dei sopralluoghi posti in essere nel corso di svolgimento della procedura concorsuale".
Il Collegio però ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società Pegaso.
 

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