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Sovvenzioni società corse ippiche, Tar Lazio: 'Depositare documentazione'

05 luglio 2017 - 15:26

Il Tar Lazio rinvia al 3 ottobre la prosecuzione del giudizio per il ricorso di Hippogroup Capannelle contro il Mipaaf per le sovvenzioni alle società di corse.

Scritto da Redazione
Sovvenzioni società corse ippiche, Tar Lazio: 'Depositare documentazione'

 


"A mente dell’art. 42 c.p.a., comma 2 '… L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio' e che, per effetto di tale disposizione, mentre le parti del processo sono libere di determinare le proprie strategie difensive, tuttavia l’Amministrazione è in ogni caso obbligata a depositare in giudizio oltre alle copie dei provvedimenti impugnati, la documentazione necessaria a consentire un pieno riscontro in fatto delle censure dedotte (artt. 63, comma 2 e 64, comma 4 c.p.a.; cfr. a tal proposito, Tar Reggio Calabria, ord. nr. 399 del 7 giugno 2013 ed ord. nr.169 del 7 marzo 2014; v. Tar Roma, II ter, ord. nr. 8281/2016 del 19 luglio 2016), trattandosi nel caso di specie di informazioni e documenti attinenti ad interessi generali".

 

Così il Tar Lazio ha rinviato le parti, per la prosecuzione del giudizio cautelare, alla camera di consiglio del 3 ottobre 2017, in merito al ricorso presentato da Hippogroup Roma Capannelle Spa contro il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'annullamento del decreto n. 681/16 recante "criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi".
 
I giudici, si legge nell'ordinanza, hanno "ritenuto di onerare la parte ricorrente della notifica della presente ordinanza da eseguirsi nel domicilio reale del Ministero resistente, presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in persona del rispettivo Dirigente pro tempore il quale dovrà curarne l’esecuzione personalmente ed avvalendosi degli uffici cui è preposto o di quelli ulteriori o diversi eventualmente competenti a fornire i riscontri richiesti".
 

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