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Ippica, Tar Lazio annulla calendario 2016: 'Soggetto incompetente'

18 gennaio 2018 - 16:00

Per il Tar Lazio il calendario delle corse e i montepremi da aprile a dicembre 2016 sono stati adottati illegittimamente dal Capo dipartimento del Mipaaf anziché dal Direttore generale preposto.

Scritto da Fm
Ippica, Tar Lazio annulla calendario 2016: 'Soggetto incompetente'

 

"Allo stato degli atti e non essendo stata prodotta alcuna documentazione da parte dell’Amministrazione resistente volta a dimostrare la situazione di vacanza della carica di Direttore Generale della predetta Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, tale da giustificare l’adozione degli atti impugnati da parte del Capo Dipartimento, gli stessi appaiono adottati da soggetto incompetente e limitatamente a tale profilo di censura proposto in entrambi i gravami, in quanto fondato, gli stessi vanno accolti; ne consegue l’annullamento per incompetenza relativa degli atti impugnati con ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, restando salvi gli ulteriori provvedimenti e determinazioni da parte dell’Amministrazione".


Questa la motivazione con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti proposti dagli operatori del Trotto (proprietari, allenatori, driver-guidatori) e del Galoppo di Siracusa (allenatori, proprietari e fantini) e dell’Asi-Associazione Ippica Siciliana contro il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'annullamento, previa sospensiva, con ricorso introduttivo: dell’atto-provvedimento avente ad oggetto il calendario delle corse per il periodo di aprile a dicembre 2016 ed il relativo montepremi assegnato agli ippodromi; di qualsivoglia altro atto e/o provvedimento, presupposti e/o conseguenti, e comunque connessi a quello che nella presente sede viene impugnato, ancorché sconosciuti ai ricorrenti. E con atto recante motivi aggiunti: del decreto prot. n. 55400 del 14.07.2016, che, a mezzo di articolo unico, ha integrato come da prospetti allegati al decreto lo stanziamento ordinario assegnato agli ippodromi con decreto n. 24108 del 24 marzo 2016 (avente ad oggetto il calendario delle corse per il periodo da aprile a dicembre 2016 e il relativo montepremi assegnato agli ippodromi)".
 
IL RICORSO - Con il provvedimento impugnato n. 24108 del 2016, si legge nel ricorso presentato al Tar, "il Mipaaf avrebbe illegittimamente attribuito i montepremi per l’anno 2016 con arbitraria distribuzione dei c.d. 'Gran Premi' amplificando i danni economici per i due ippodromi di Palermo e Siracusa, esclusi dalle attribuzioni dei 'Gran Premi Gruppo 1', quali ippodromi strategici, con conseguenze anche sui ricorrenti, allenatori, proprietari, fantini, guidatori. La maggiore o minore dotazione dei premi condizionerebbe l’attrattività dell’ippodromo determinando una disincentivazione di investimenti finalizzati al miglioramento della qualità degli ippodromi penalizzati, con una derivante perdita e dispersione del patrimonio equino, delle conoscenze e professionalità, di qualità ed eccellenze già raggiunte, con conseguenze in termini sociali e occupazionali. In particolare i due ippodromi siciliani di Palermo e di Siracusa raccolgono per il trotto e il galoppo scommesse nella percentuale di quasi il 10 percento. Invece con l’attribuzione del montepremi, disposta con il provvedimento impugnato, riceverebbero il 4 percento del montepremi complessivo distribuito tra i vari ippodromi per l’anno in corso (2016). Assume parte ricorrente che alla luce della circolare corse Trotto 2016 e circolare corse Galoppo 2016 le dotazioni medie giornaliere cui avrebbero rispettivamente diritto l’ippodromo di Siracusa-Galoppo e ippodromo di Palermo dovrebbero essere di gran lunga superiori (€ 41.693 invece che € 28.629 per il primo ed € 48.000 invece che € 35.795 per il secondo). Infine, oltre gli aspetti prettamente economici, l’assenza di politiche di programmazione e l’adozione di provvedimenti penalizzanti, non confrontati con le peculiarità territoriali, geografiche, culturali, economiche ed occupazionali dell’isola, costituirebbero ulteriori fattori lesivi lamentati dai ricorrenti, del tutto ignorati dall’Amministrazione per la tutela del settore ippico. Pertanto il provvedimento n.24108/2016 sarebbe illegittimo per i seguenti motivi di impugnazione: difetto di competenza – violazione di legge: art. 3 DPCM del 27.02.2015 n. 105 in combinato disposto con l’art. 5 del D.lgs. del 30.07.1999 n. 300: l’atto impugnato con il ricorso introduttivo sarebbe stato adottato illegittimamente dal Capo Dipartimento del Mipaaf, anziché dal Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per la promozione della qualità alimentare e dell’ippica del medesimo Ministero, in difetto di competenza in quanto a quest’ultima sono affidate le attività connesse al settore ai sensi dell’art. 3 del Dpcm n. 105/2013. Al Capo del Dipartimento sono attribuiti ex art. 5 del d.lgs. n. 300/1999 solo “compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro”; violazione di legge per difetto dell’atto presupposto di programmazione: violazione art. 2 c. 1 e 2 del D.lgs. n. 449/1999 in combinato disposto con il DPR n. 169/1998 (art. 12 c. 2 lett. da A ad L) ed in combinato disposto con lo Statuto Unire (approvato con D.M. Ministero Politiche Agricole del 02.07.2004) artt. 1 c. 2 e c. 9, art. 2 c.1 lett. C ed art. 2 c. 3 e art. 3; difetto di motivazione ed eccesso di potere: il provvedimento impugnato oltre ad essere stato emanato da un Ufficio incompetente non sarebbe stato nemmeno preceduto da un’attività di programmazione di obiettivi e risultati istituzionali da conseguire; erroneamente la calendarizzazione (atto conseguente) sarebbe stata adottata prima della programmazione (atto presupposto); difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà di motivazione – violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa: il provvedimento n. 42108/2016 sarebbe stato adottato in assenza di contraddittorio con le categorie di settore, senza la dovuta programmazione dell’attività e in mancanza di copertura finanziaria e di bilancio certa. Sulla distribuzione, fra i vari ippodromi, delle giornate di corse e del montepremi – Violazione di legge: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990 in combinato con l’art. 1 c. 3 e 9 dello Statuto ex Unire e comunque in violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento: il Mipaaf avrebbe omesso di specificare i criteri e le regole seguite per ripartire le giornate di corse e del montepremi tra gli ippodromi in modo efficace, trasparente ed efficiente, con conseguente violazione dell’art. 12 lg. n. 241/1990, che impone all’Amministrazione la predeterminazione dei criteri e modalità in caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché della specifica norma di settore, ovverosia l’art. 2 c. 1 lg. G) dello Statuto Unire, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione degli atti e dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. - Violazione del principio di eguaglianza: la mancata assegnazione ai due ippodromi siciliani dei Gran Premi di Galoppo avrebbe provocato un effetto distorsivo e discriminatorio precludendo agli stessi l’accesso alla categoria degli ippodromi strategici nonostante la disponibilità delle dotazioni di impianti.
- Segue: sul calendario e sulla distribuzione del montepremi – Vizi: Difetto di motivazione – Eccesso di potere: per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà di motivazione – per contrasto rispetto ad atti e circolari in precedenza emanati dal medesimo Ministero: la distribuzione del montepremi, sia nell’ambito del Trotto che del Galoppo, fra premi ordinari e Gran Premi, sarebbe priva di motivazione, o comunque irragionevole ed illogica. A fronte di un taglio del montepremi complessivo tra il 2012 ed il 2016 di € 6.976.390, l’Amministrazione avrebbe ridotto il montepremi ordinario, incrementando invece quello dei Gran Premi del Galoppo. Stessa sorte avrebbe subito il montepremi complessivo del Trotto con un taglio di € 6.992.940 tra il 2012 e il 2016. Perciò la distribuzione di maggiori dotazioni in denaro e di montepremi al numerus clausus di ippodromi arbitrariamente dotati dal Mipaaf di 'Gran Premi' sarebbe irragionevole, irrazionale, illogica nonché lesiva dei principi posti alla base dell’azione amministrativa di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, di efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza. - Eccesso di potere per contrasto a precedenti atti e circolari emananti dal Ministero: la definizione di 'Gran Premi' contenuta nel provvedimento n.24108/2016 impugnato non coinciderebbe con quella descritta nel DM n.681 del 2016 in vigore dal gennaio 2017, che restringe la nozione 'Gran Premi' alle sole corse del 'Gruppo 1', rilevanti per l’inquadramento nella massima categoria di ippodromo strategico. Inoltre emergerebbero incongruenze e illogicità rispetto all’applicazione delle pregresse circolari applicative in relazione all’importo delle dotazioni medie giornaliere attribuite agli ippodromi in questione".
 

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