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Tar Lazio annulla Decreto Ippica 2013: "Illegittimo ridurre giornate di corse"

14 gennaio 2015 - 12:15

E'inattendibile la scelta di ridurre le giornate di corse in relazione ai risparmi esposti come attesi e nel piano di rientro non è indicato né risulta valorizzato ai fini del calcolo del risparmio di spesa, nessun indicatore che dia conto di esse, posto che ci si limita ad indicare un minor introito delle scommesse scaturente, in via immediata e diretta, dalla riduzione delle giornate di corsa, così come, invero, hanno puntualmente dedotto e censurato le parti ricorrenti. Con questa motivazione, il Tar Lazio ha accolto le domande proposte dalle principali associazioni di settore e da alcune società ippiche aderenti al Coordinamento Ippodromi, per ottenere l’annullamento del decreto n. 67525 del 31 gennaio 2013 e degli altri atti elencati, con i quali è stato, tra l’altro, adottato un piano di rientro dei debiti ex Assi.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Lazio annulla Decreto Ippica 2013: "Illegittimo ridurre giornate di corse"

IL DECRETO - Nelle mire degli operatori dell'ippica ci sono il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 31 gennaio 2013, pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2013, recante la ripartizione delle funzioni già attribuite all’Assi, nonché le relative risorse umane e finanziarie, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi; il rendiconto ex-Assi al 31 dicembre 2012, nei limiti dell’interesse; i provvedimenti, atti o decreti, se esistenti, con i quali, rispettivamente, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno approvato il bilancio 2012 dell’ex-Assi in forma definitiva; degli atti attuativi del predetto decreto, successivi al 29 marzo 2012, che impegnano e stanziano le risorse per il montepremi per le corse dei cavalli nel triennio 2013-2015, compresi il decreto ministeriale n. 7547 del 26 aprile 2013 (programmazione delle corse cavalli per il mese di maggio 2013 e per il periodo giugno-dicembre 2013) ed il provvedimento del 3 maggio 20015, recante delega ai fini dell’adozione dei provvedimenti di variazione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2013.


IL RICORSO - Le parti ricorrenti espongono che, "in forza dei titoli concessori della gestione degli ippodromi, si occupano sia della gestione degli impianti, che dei servizi relativi alla organizzazione delle corse ed all’attività di ripresa delle relative immagini televisive, percependo, quale remunerazione, un corrispettivo corse, un corrispettivo impianti ed un corrispettivo riprese TV, attività per le quali hanno maturato rilevanti crediti nei confronti dell’Amministrazione, che sono oggetto del piano di rientro. Riferiscono che, con deliberazione del Commissario straordinario n. 116 del 22 dicembre 2011, Assi comunicava la riduzione dei trasferimenti agli ippodromi già previsti a carico dello Stato a titolo di corrispettivo impianti. Il decreto stabiliva – tra le altre cose - un piano triennale di rientro a copertura dei debiti ex-Assi e riduceva ulteriormente le giornate di corse assegnate a ciascun ippodromo.
Nel sottolineare come il ritardato pagamento degli emolumenti dovuti agli ippodromi per l’anno 2012 determini un grave squilibrio economico (atteso che gli introiti di questi ultimi sono, per la massima parte, rappresentati dai corrispettivi ex-Assi), le ricorrenti deducono avverso l’impugnato decreto ministeriale articolati argomenti di censura, con i quali fanno valere sotto diversi profili la violazione dell’art. 23-quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge 135/2012), nonché il difetto di competenza e l’eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche, la violazione delle norme sul procedimento, la violazione delle norme sul pagamento dei debiti dell’Amministrazione pubblica (artt. 3 e 4 del D.Lgs. 231/2002)".

 

ILLEGITTIMA DILUZIONE SU 3 ANNI - In particolare, escludono i ricorrenti che "la norma di legge della cui attuazione il Dm dispone, attribuisca all’Autorità ministeriale il potere di predisporre, attraverso la pur prevista decretazione, piani di rientro dell’esposizione debitoria dell’Assi, ovvero riduzioni del calendario e delle giornate di corsa; pur a fronte della situazione debitoria transitata da Assi al Mipaaf, quest’ultimo avrebbe illegittimamente ed unilateralmente diluito in un arco triennale il soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate nei confronti della soppressa Agenzia; sarebbe così violato il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento".

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