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CdS: 'Incoerente applicare il distanziometro senza mappatura luoghi sensibili'

21 marzo 2024 - 16:33

Il Consiglio di Stato accoglie il ricordo di un imprenditore del gioco al quale il comune di Barletta ha negato possibilità di aprire un centro scommesse per la vicinanza di due studi medici privati.

Scritto da Dd
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"L’esigenza avvertita dal legislatore nazionale e regionale di scongiurare la vicinanza di luoghi in cui si eserciti attività di gioco lecito ad aree del territorio comunale in cui si registri il ritrovo di persone da tutelare non può spingersi fino al punto di impedire all’operatore economico del settore di programmare, in modo equilibrato rispetto agli investimenti assunti, l’aperura di una sala giochi per via del mancato rilievo dell’esistenza di uno studio medico sito in un edificio ricadente nella fascia di distanza, soprattutto laddove, come nella fattispecie, il Comune non abbia proceduto alla previa mappatura dei luoghi sensibili."

A dirlo è il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso di un imprenditore del gioco che si è visto negare dalla Questura di Barletta la licenza per una nuova sala scommesse dopo che un'istruttoria del Comune di Barletta aveva individuato due studi medici privati a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge regionale pugliese.

Accogliendo la richiesta dell'imprenditore il CdS sottolinea che "sarebbe incoerente con lo stesso sistema complessivo di lotta al gioco patologico ricomprendere fra i luoghi cosiddetti sensibili, in presenza dei quali non è consentita l’apertura di una sala giochi, uno studio medico e uno studio odontoiatrico privati, sulla semplice base della definizione di 'strutture sanitarie'" dettata dalla legge regionale pugliese.

Questo nonostante il Consiglio di Stato rilevi che "anche questo adempimento a carico dei Comuni potrebbe diventare piuttosto gravoso e di difficile realizzazione, vista la facilità e la rapidità con cui sul territorio possono essere aperti o chiusi studi medici all’interno di appartamenti privati presi in locazione."

In sostanza i giudici stabiliscono, come infatti scrive nella sentenza, che "non è affatto detto che tutte le strutture, che siano 'sanitarie' ai sensi dell’articolo 2, l.r. n. 9/2017, perciò solo siano necessariamente anche luoghi sensibili."

E specifica, il CdS, che "deve inoltre osservarsi che l’uso da parte del legislatore regionale dell’endiadi 'strutture sanitarie e ospedaliere', peraltro corrispondente a quella usata dal legislatore nazionale nel citato articolo 7, comma 10, del d.l. n. 158/2012, sembra esprimere proprio la volontà di restringere l’ambito delle strutture che possano costituire luoghi sensibili, evitando che tale qualità possa estendersi in via automatica a qualunque luogo fisico ove si erogano prestazioni sanitarie."

Scrivono quindi i giudici di Palazzo Spada che "il diniego impugnato in prime cure risulta illegittimo, in quanto il 2uestore ha respinto la richiesta con atto che risulta sproporzionato rispetto agli obiettivi che la legge impone all’Autorità procedente."

E chiude, il Consiglio di Stato, asserendo che "deve essere condiviso il rilievo dato (dal ricorrente, Ndr) alle difficoltà da lui lamentate, pur rientrando in generale nelle incombenze e oneri che su di lui gravano nell’ambito dell’attività di impresa da assumere, per appurare la presenza sul territorio comunale di strutture sanitarie come quelle indicate dalla Questura in mancanza di una mappatura dei luoghi sensibili".

In base a tutte le considerazioni che precedono", si legge, "l’appello merita accoglimento nei sensi e nei limiti indicati e fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”

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