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Tar Bolzano: 'Ok a limitazione numero slot per tutelare salute'

16 ottobre 2015 - 11:12

Il Tar di Bolzano respinge il ricorso del titolare di un bar contro la disinstallazione degli apparecchi da gioco vicini a luoghi sensibili

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Ok a limitazione numero slot per tutelare salute'

 


"Ad avviso del Collegio appare del tutto giustificata, ragionevole e proporzionata una limitazione territoriale degli apparecchi da gioco, al fine di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco". Con questa motivazione il Tar del Trentino Alto Adige ha rigettato il ricorso del titolare di un bar di Bolzano contro la rimozione degli apparecchi da gioco ordinata dal Comune in quanto installati a meno di 300 metri da istituti scolastici.

 

Secondo i giudici amministativi, "esigenze di carattere sociale o criminale, quali la tutela del consumatore, la prevenzione della frode, il contenimento della propensione al gioco (c.d. ludopatia), ma solo se idonee allo scopo e perseguite in modo coerente e sistematico”, possono giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (previste dagli artt. 43 e 49 CE). Appare, quindi, ragionevole che il legislatore provinciale sia intervenuto per proteggere le fasce di popolazione più deboli.
La disciplina provinciale che impone una distanza minima tra gli esercizi dove sono installati apparecchi da gioco leciti e alcuni circoscritti e ben individuati luoghi, considerati sensibili, non si pone neppure in contrasto con la competenza legislativa statale in materia di sistema tributario dello Stato. Le disposizioni provinciali censurate, che si basano su un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (come affermato dallo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza della Sezione VI n. 4498/2013), non impediscono affatto all’erario di incassare gli introiti derivanti dal gioco lecito: gli apparecchi da gioco possono infatti essere ricollocati in luoghi considerati non sensibili. Il flusso delle entrate erariali potrà essere così garantito, senza alcun danno sociale e sanitario alle fasce di popolazione considerate più fragili e altrimenti indifese".


Infine, si legge nella sentenza, "il legislatore provinciale ha operato un contemperamento dell’interesse dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco leciti negli esercizi pubblici situati in luoghi c.d. sensibili e di quello alla tutela delle persone più deboli e, quindi, più esposte al rischio del gioco compulsivo, operando una scelta discrezionale che al Collegio appare del tutto ragionevole. D’altra parte, senza la rimozione degli apparecchi già installati non potrebbe realizzarsi, in pieno, quella tutela delle persone ritenute maggiormente vulnerabili (o per la giovane età o perché bisognose di cure di tipo sanitario o socio - assistenziale), giudicata legittima dalla Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 300 del 2011".

 

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