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Tar Campania: giusto invalidare Scia sala giochi per provvedimenti antimafia

22 ottobre 2015 - 11:48

Il provvedimento impugnato contro il titolare di una sala giochi era stato adottato dopo comunicazione antimafia 

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Campania: giusto invalidare Scia sala giochi per provvedimenti antimafia

 


"Risulta coerente con il sistema antimafia l’interpretazione secondo cui è legittima una comunicazione ostativa antimafia, di cui all’art. 84, c. 2, del codice antimafia adottata sul presupposto della efficacia di un provvedimento giudiziario di prevenzione, definitivo in quanto adottato in esito al relativo procedimento giudiziario, seppure non passato in giudicato, essendo impugnato o impugnabile".

Con questa motivazione il Tar Campania ha rigettato il ricorso presentato da un esercente contro il provvedimento del febbraio 2015 del Comune di Giano Vetusto con cui è stata dichiarata la invalidità della Scia presentata dalla società da lui amministrata al fine dell’apertura di una sala giochi all’interno di un’area di servizio per la presenza provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previsti dalla normativa antimafia .


IL RICORSO - Il provvedimento impugnato era stato adottato in base alle risultanze di una comunicazione antimafia trasmessa dalla prefettura di Caserta, anch’essa impugnata con il ricorso; con tale comunicazione, la prefettura di Caserta, informava che nei confronti della società ricorrente sussistevano cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159 del 2011.
Secondo l'esercente, "i motivi del ricorso sono la carenza di motivazione, la omessa comunicazione di avvio del procedimento e, con riserva di motivi aggiunti all’atto della conoscenza di tutti gli elementi, la violazione della norma di cui all’articolo 67 del codice antimafia, secondo cui il divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni opera solo in presenza di provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione; nella fattispecie, la misura di prevenzione non sarebbe definitiva, seppure esecutiva ed eseguita, in quanto avverso essa penderebbe rituale procedura di appello dinanzi alla competente Corte d’appello di Napoli".
 
LA SENTENZA - Per i giudici amministrativi in questo caso è legittima l'interpretazione con cui l’avvocatura dello Stato "eccepisce una diversa interpretazione del concetto di definitività delle misure di prevenzione, al fine della legittima comunicazione delle cause ostative antimafia; a suo avviso, infatti, la definitività non consiste nel passaggio in giudicato delle misure, bensì nella conclusione, con un provvedimento definitivo, per quanto impugnabile, del procedimento per l’applicazione delle misure preventive".

 

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