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Tar Toscana: 'Legittima applicazione legge Gap da parte del Comune'

23 ottobre 2015 - 11:17

I giudici amministrativi ribadiscono la legittimità della legge della Toscana sul Gap e il potere sanzionatorio dei Comuni

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Legittima applicazione legge Gap da parte del Comune'

 

Il Tar Toscana ha respinto il ricorso del titolare di una sala con Vlt per l'annullamento dell'ordinanza con cui il responsabile del Suap del Comune di Pieve a Nievole (Pistoia) ha ordinato alla sua società ricorrente di cessare immediatamente l'attività di raccolta di gioco lecito con Vlt dopo verifica della distanza dai luoghi sensibili ai sensi della legge regionale toscana sul Gap.


Secondo i giudici "il potere in concreto esercitato dal Comune di Pieve a Nievole risulta essere espressamente attribuito alle competenze dell’Amministrazione comunale dall’art. 13 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 e rientra comunque nelle competenze proprie dell’ente comunale (Corte cost. 18 luglio 2014, n. 220)".

Inoltre, si legge ancora nell'ordinanza, "la valutazione del Comune in ordine al rispetto delle distanze previste dalla legge regionale costituiva oggetto di espressa clausola di riserva inserita nell’autorizzazione ex art. 88 del Tulps non impugnata dal ricorrente sotto questo profilo e il calcolo delle distanze effettuato dal Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Pieve a Nievole non appare, prima facie, caratterizzato da errori rilevabili in sede di legittimità e che la stessa ricorrente non evidenzia univocamente circostanze fattuali idonee a smentire tale conclusione"

Per i giudici, infine "anche un centro socio-ricreativo utilizzato solo nel fine settimana (come ammesso dalla ricorrente) appare riportabile alla previsione dell’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57, non essendo previsti standard minimi di utilizzazione".

 

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