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Tar Sicilia: 'Revoca licenza giochi se in rapporto con clan mafioso'

01 agosto 2016 - 11:44

Il Tar Sicilia da ragione alla Questura di Palermo per la revoca di licenza per la distribuzione di giochi a esercente in rapporto con indiziati di associazione mafiosa.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Revoca licenza giochi se in rapporto con clan mafioso'

 

"Non ha rilievo invalidante la mancata comunicazione di avvio, alla luce della rilevanza prioritaria dell’interesse pubblico al contenimento del fenomeno mafioso, il cui perseguimento è connotato da un’intrinseca urgenza, certo prevalente sul contrapposto interesse economico di un privato di cui, come nella specie, sono comprovati rapporti personali ed imprenditoriali oggettivamente inquietanti".

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di un esercente contro la Questura di Palermo per la revoca della licenza “per la distribuzione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco”.

Secondo il ricorrente la Questura avrebbe violato la legge per insufficienza della motivazione e per mancanza della comunicazione di avvio e da eccesso di potere “per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria”, ma secondo i giudici ad avvalorare la revoca della licenza basta la vicinanza dell'esercente con "soggetti già sottoposti a misure restrittive o, comunque, indiziati di associazione mafiosa ed attivi nel settore delle scommesse sportive e della gestione di slot machine".

 

Secondo i giudici, "i comprovati rapporti fra il ricorrente e tali soggetti, l’identità dell’ambito imprenditoriale di attività, nonché l’oggettiva pericolosità del medesimo, connotato da un notevole e poco controllabile giro di denaro contante e sottoposto, a quanto consta all’Autorità Giudiziaria, al 'rigido controllo di Cosa Nostra' costituiscono, unitariamente considerati, elementi oggettivi, concreti ed attuali che privano di pregio la censura di insufficienza motivazionale. Infondata è pure la censura di eccesso di potere, giacché non consta né alcun travisamento dei fatti, di cui il ricorrente non ha fornito una ricostruzione alternativa, né un difetto di istruttoria, di contro basata su provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, né tanto meno un’illogicità od un’irragionevolezza del provvedimento impugnato, in considerazione della gravità dei documentati legami del ricorrente con soggetti contro-indicati e, comunque, della finalità preventiva e non sanzionatoria della misura amministrativa disposta.
 

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