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Cassazione: 'Apparecchi gioco non autorizzati, reato installarli se c'è lucro'

29 agosto 2016 - 11:51

La Corte di Cassazione conferma che è reato installare apparecchi da gioco non autorizzati dai Monopoli se c'è il fine di lucro.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Apparecchi gioco non autorizzati, reato installarli se c'è lucro'

 


"La giurisprudenza ha affermato il principio che il gioco d'azzardo, punito dall'art. 718 cod. pen., si configura allorchè l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà dovuta alla fortuna ed al caso e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante (cfr. Sez.3, n. 42519 del 24/10/2002, Coviello, Rv. 223203).

 

Questo il principio per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due titolari di una sala giochi contro la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e a 300 euro di ammenda per aver installato cinque apparecchiature elettroniche del genere proibito, al cui interno erano state rinvenute diverse centinaia di euro, con l'aggravante di aver commesso il fatto in un pubblico esercizio.

 

In particolare, ricorda la sentenza, "per quanto attiene alle cosiddette slot-machine, è stato precisato che
i requisiti dell'alea e del fine di lucro di cui all'art. 718 c.p., risultano elementi strutturali dell'apparecchio elettronico, che ha insita la scommessa; mentre la violazione amministrativa di cui all'art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 attiene solo ai congegni o apparecchiature
elettroniche, prive di attestato di conformità dei Monopoli di Stato, che siano state messe in esercizio avendo 'caricati' programmi che consentono di esercitare giochi consentiti, ossia leciti e assimilabili a quelli di intrattenimento, in quanto presentano elementi di abilità, ossia prevedano puntate di modesta
entità economica, come stabilito dalla disposizione Tulps richiamata (un euro), e quindi diano la possibilità di scegliere la propria strategia tra le opzioni proposte dal gioco (in tal senso Sez. 3, n. 6183/15 del 4/11/2014, Puglisi, Rv. 263995)".
 
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto "raggiunta la prova sia del fine di lucro, considerato il rinvenimento della cospicua somma all'interno delle macchine, sia dell'aleatorietà del gioco, considerato che l'accertamento effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria aveva evidenziato la natura proibita dei giochi che erano installati nelle slot-machine, natura illecita confermata durante l'escussione del teste-verbalizzante nel corso del dibattimento di primo grado; di tanto danno atto sia la sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata, le cui due motivazioni, trattandosi di decisioni conformi, costituiscono un'unica struttura motivazionale quanto alla sussistenza del reato ed all'affermazione della penale responsabilità degli imputati".
 

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