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Tar Liguria: 'Legittima ordinanza giochi Comune di Savona'

13 dicembre 2016 - 15:58

Il Tar Liguria conferma la validità dell'ordinanza sugli orari dei giochi emanata dal Comune di Savona nel gennaio 2016.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Legittima ordinanza giochi Comune di Savona'

 


"In linea generale, costituisce ormai jus receptum il principio a mente del quale è legittima l'ordinanza sindacale recante 'disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate', che ha introdotto un nuovo regime degli orari di apertura delle sale giochi autorizzate riducendone la durata al dichiarato fine di limitare il fenomeno della ludopatia".

 

Lo sottolineano i giudici del Tar Liguria, nel respingere il ricorso di un'impresa del settore delle attività connesse al gioco lecito contro l’ordinanza del Comune di Savona che dal gennaio 2016 spegne gli apparecchi dopo le 23.

 

"La prevalente giurisprudenza (cfr. ad es. CdS 3271/2014) ha riconosciuto che il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; con la precisazione, tuttavia, che ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute)", si legge ancora nella sentenza.

Infine, "nel caso di specie risulta essere stata altresì svolta un’attività istruttoria (diversamente dai precedenti invocati da parte ricorrente) presso gli organismi competenti, da cui sono emersi alcuni elementi posti a fondamento dell’ordinanza e che lo stesso atto non risulta aver travisato. Invero, a fronte di tali dati circa l’aumento dell’intervento richiesto agli organismi sanitari nel territorio interessato, in assenza di manifesta irragionevolezza e di travisamento dei relativi dati, le ulteriori considerazioni appartengono alle valutazioni di merito della p.a., estranee al sindacato di legittimità di cui alla presente sede", concludono i giudici amministrativi.
 

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