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Gioco, Tar Veneto conferma ordinanza oraria di Rovigo

07 febbraio 2017 - 12:08

Il Tar Veneto conferma la validità dell'ordinanza che limita gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco del Comune di Rovigo.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Veneto conferma ordinanza oraria di Rovigo

 

 "Lo scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, ecc.) - obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, 114/2016) - ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco. La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto".


Questo il principio attorno a cui ruota la sentenza con cui il Tar Veneto ha respinto i ricorsi di due società di gioco contro il Comune di Rovigo per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del 30 settembre 2016, con cui il sindaco ha stabilito la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del Tulps R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali, con modalità diverse a seconda dei locali e delle stagioni.


A sostegno dei gravami, le società ricorrenti, che prima fruivano di un orario di apertura dei pubblici esercizi molto più ampio (dalle ore 10 alle 02), hanno dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione delle norme di liberalizzazione delle attività economiche, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, affidamento e parità di trattamento.
 
Di contro, per i giudici "l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie".

"Priva di pregio è, infine, la doglianza con cui si lamenta la disparità di trattamento rispetto a discipline più favorevoli (per i gestori) adottate da Comuni limitrofi, atteso che i provvedimenti municipali esplicano la loro efficacia solo nei rispettivi territori e che, pur essendo auspicabile una regolamentazioni uniforme della disciplina degli orari di apertura delle strutture in cui si esercita l’attività di gioco o scommessa da parte dei Comuni limitrofi, allo stato, non sussiste alcun obbligo in tal senso, potendo ogni Comune provvedere autonomamente", conclude la sentenza.
 

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