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Tar Calabria: 'Gioco, decadenza autorizzazione senza riabilitazione'

28 marzo 2017 - 15:27

Il Tar Calabria conferma la comunicazione antimafia e la decadenza delle autorizzazione per gestore di apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Gioco, decadenza autorizzazione senza riabilitazione'

 


"La comunicazione antimafia gravata si fonda sulla sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza - con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 500,00, per la durata di anni tre a far data dal 17 maggio 2002 - disposta dal Tribunale di Torino con decreto divenuto definitivo il 26 settembre 2002 e, dunque, sulla sussistenza di una delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/11".


Questo il motivo per cui il Tar Calabria ha respinto il ricorso di di un gestore di apparecchi da gioco autorizzato dal Comune di Sinopoli (Rc) contro la comunicazione antimafia notificata dalla Prefettura di Reggio Calabria che ha disposto la decadenza "in assenza della riabilitazione, il divieto di cui all’art. 67 perdura, senza che abbia rilievo il lasso di tempo intercorso dall’esecuzione della misura di prevenzione".


"Ai sensi dell’art. 84, II comma, del D. Lgs. n. 159/11, 'La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67'; ai sensi dell’art. 70, II comma, del suddetto D. Lgs. n. 159/11, 'La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’art. 67'".

 

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