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In provincia di Treviso nuova ordinanza su orari slot machine

31 ottobre 2015 - 08:46

Orari limitati per gli apparecchi da gioco con vincita in denaro a Motta di Livenza (Tv) e sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza sindacale.    

Scritto da Sara
In provincia di Treviso nuova ordinanza su orari slot machine

Nuova ordinanza sindacale sulla disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi commerciali. Questa volta a intervenire è il sindaco di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, Paolo Speranzon.

 

NEL DETTAGLIO - L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento in bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto; in agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, sono fissati dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di ‘non funzionamento’, devono essere spenti tramite l’interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

LE SANZIONI - Per quanto riguarda le sanzioni, si impone che “in caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, della  sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di euro 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta ddel gioco) ex artt. 86 e 88 Tulps; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.

 

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