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Iva e Slot, un contenzioso che giunge al termine

26 marzo 2016 - 10:27

Il contenzioso relativo alla pretesa Iva sui proventi delle slot percepiti dagli esercenti pare oramai giunto al termine. Vediamo come.

Scritto da Francesco Scardovi
Iva e Slot, un contenzioso che giunge al termine

 

Dopo l’ingresso delle new slot nel 2004, la legge Finanziaria 2005 (n. 311/2004), estendeva l’esenzione da Iva ai proventi derivanti dalla raccolta di giocate mediante apparecchi da intrattenimento che distribuiscono vincite in denaro, “anche ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa” (integrando - all’articolo 1, comma 497 - l’articolo 10, comma 1 n. 6 del D.P.R. 633/72). Successivamente, la Circolare dei Monopoli 21/E del 13.05.2005, forniva i primi attesi chiarimenti individuando due figure tipiche di collaboratori dei Concessionari ('gestori' di apparecchi ed 'esercenti') e precisando come fosse esentato ai fini Iva l’importo stabilito nella misura massima dell’11,5 percento delle giocate, quale remunerazione dell’attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso pagati ai soggetti incaricati della raccolta. Prevedeva invece l’imponibilità ai fini Iva dei proventi derivati da tutti gli altri rapporti contrattuali posti in essere fra gestore ed esercente che esulassero dall’attività di raccolta in favore del Concessionario. Poi, con il cosiddetto decreto sui 'terzi raccoglitori' del 17.05.2006, l’Aams definiva le attività omogenee dei terzi incaricati, suddivise in due categorie: la messa a disposizione degli apparecchi (e la cura del loro funzionamento) e le attività funzionali alla raccolta delle giocate presso i locali. In tale contesto, numerosi Uffici territoriali dell’Amministrazione, equivocando evidentemente sui cosiddetti “altri rapporti” (complici anche i primi modelli contrattuali predisposti da alcuni Concessionari, non sufficientemente chiari in tema di esenzione), hanno dato origine ad un imponente contenzioso costituito da avvisi di accertamento, simili nelle motivazioni e nei contenuti (c.d. 'seriali'), con i quali presumevano l’imponibilità ai fini Iva dei proventi percepiti dagli esercenti e irrogavano ai gestori le sanzioni conseguenti alla mancata regolarizzazione di fatture di acquisto.

Dal 2008 ad oggi sono state emesse innumerevoli sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali di accoglimento dei ricorsi proposti da gestori ed esercenti contro i suddetti avvisi di accertamento e quindi di rigetto, da parte delle Commissione Tributarie Regionali degli appelli proposti dagli Uffici soccombenti.
I giudici, in modo pressoché univoco, verificata la sussistenza dei presupposti, hanno riconosciuto, anche con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza Comunitaria, il diritto all’esenzione dei proventi, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, condannando in svariati casi gli Uffici alla refusione delle spese di giudizio.
Si cita, tra le tante, la sentenza di Ctr di Bologna n. 54 del 04 Luglio 2012 riguardante un gestore che aveva ricorso contro l’irrogazione di sanzioni per mancata auto fatturazione di proventi degli esercenti, con condanna dell’Ufficio alla refusione di 50.000 euro di spese, di cui si riporta uno stralcio: “In definitiva, Concessionario-Gestore-Esercente sono i tre soggetti preposti alla filiera del gioco sulle new slot e la mancanza di uno solo di essi vanificherebbe il concreto espletamento dell’attività da cui l’erario ritrae il 13,50% dell’importo delle giocate(….). Senza l’Esercente, che mette a disposizione del pubblico nel suo locale gli apparecchi di proprietà del gestore, la filiera non funzionerebbe, come non funzionerebbe se, in quel locale, pure messo a disposizione dell’esercente, non fossero installati gli apparecchi da parte del proprietario-gestore, così come non funzionerebbe se il Concessionario non avesse ottenuto l’accesso alla rete dell’Aams”.
La maggior parte delle Direzioni provinciali coinvolte, si è quindi 'ritirata' dalla contesa comunicando la “cessata materia del contendere” (in coerenza con quanto previsto dalla Circolare 22/E del 26.05.2011, in merito all’opportuna desistenza dai contenziosi “tutte le volte che ne ricorrano i presupposti, escludendo di resistere indebitamente in giudizio”). Alcune hanno invece ritenuto di proseguire, ricorrendo in Cassazione contro il rigetto degli appelli (ricorsi ancora pendenti in attesa di giudizio).
L’istituzione dell’albo Ries (DD dell’aprile 2011), tenuto presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (che, nel frattempo, ha sostituito l’Aams), in esecuzione di quanto originariamente previsto dal Decreto del 2006, ed il correlato obbligo di iscrizione per tutti i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella raccolta, ha definitivamente risolto la questione degli esercenti-terzi incaricati.
Approfondiremo prossimamente, in attesa della preannunciata nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate, il panorama e le fattispecie più ricorrenti di collaborazione alla raccolta di giochi pubblici, anche alla luce dei numerosi interpelli presentati dagli operatori e della Nota AdM n. 27604 del 31.03.2014 che conferma l’esenzione dei proventi riconosciuti dai Concessionari ai propri collaboratori ove le prestazioni rese siano da ritenersi necessarie ed indispensabili per la raccolta del gioco (da valutarsi da caso a caso).

 

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