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Gioco minorile: Tribunale di Bari annulla ordinanza-ingiunzione

22 giugno 2017 - 12:43

Il Tribunale di Bari annulla ordinanza-ingiunzione per un caso di gioco minorile.

Scritto da Cesare Antonini
Gioco minorile: Tribunale di Bari annulla ordinanza-ingiunzione

 La Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari ha annullato un'ordinanza-ingiunzione con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale della Puglia - aveva elevato una sanzione pecuniaria di oltre 6.000 euro nonché ordinato 10 giorni di chiusura ad un negozio di gioco di Ostuni, per violazione della normativa di cui al cd “Decreto Balduzzi” che vieta l'ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro.

Nell'ambito dell'istruttoria è emerso che l'attività del concessionario, l'Agenzia Ippica Luciano Giove Srl, si svolgeva, nei locali di esercizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge anche in ordine all'accesso all'area dedicata all'offerta di gioco.
In particolare, il Tribunale ha accertato e rilevato che: nessuna giocata era stata effettuata dai giovani avventori ragion per cui alcuna violazione dell'art. 7 comma 8 del DL n. 158/12 pare essersi concretizzata in quanto, dal testo normativo, emerge la volontà del legislatore di escludere i minori dal novero dei clienti/avventori delle agenzie di scommesse mentre rimangono generici i contorni della condotta che gli esercenti sono chiamati a tenere allo scopo di impedire ai minorenni la frequentazione di dette sale; la struttura della norma pone interrogativi di non facile soluzione, ad esempio cosa si intende per "manifesta maggiore età" o in che modo è possibile effettuare un controllo capillare di tutti gli ingressi nell'arco dell'intera giornata, ovvero quanto tempo a disposizione si ha per allontanare i minori ed evitare la sanzione nel caso di ingressi "furtivi" nelle sale; non sussiste l'obbligo per i concessionari di giochi pubblici di identificare tutti coloro che entrano negli esercizi e la legge non impone ai gestori delle sale di far presidiare ogni ingresso con guardie giurate o altro personale.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che, contemperando la formulazione criptica della norma con le regole del buon senso e dell'ordinaria diligenza, trovano ingresso le scriminanti che attingano ad una colpa per così dire lieve del titolare dell'esercizio commerciale allorché il minore, come nel caso di specie, abbia tratti somatici tipici degli adulti, si sia trattenuto nei locali un brevissimo lasso di tempo e non abbia fatto giocate.
Peraltro, l'identificazione dei minori da parte della Gdf è avvenuta dopo circa 100 secondi dall'ingresso nel locale e le sembianze tipiche dei giovani erano quelle degli adulti (alti con barba) tenuto conto che, all'epoca dei fatti, i ragazzi erano già nel diciottesimo anno di età sebbene non ancora compiuto.
Ne deriva, secondo il Tribunale, che in mancanza di un obbligo del gestore di identificare tutti coloro che entrano nelle sale, bensì solo quelli che paiono minori, la quota di discrezionalità che la legge riserva all'esercente non può dirsi, nel caso di specie, essere sconfinata in arbitrio.
E' stato, quindi, accolto il ricorso proposto dal concessionario, iscritto all'associazione di categoria Agìsco ed assistito dagli avvocati Sergio Corbascio e Paolo Di Schiena del Foro di Brindisi, e dichiarata la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione con compensazione delle spese di lite.

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