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Tar Lombardia: 'Vlt, necessarie autorizzazioni Questura e Comune'

21 marzo 2018 - 09:20

Il Tar Lombardia ricorda che per installare Vlt serve sia l'autorizzazione della Questura che quella del Comune.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia: 'Vlt, necessarie autorizzazioni Questura e Comune'

"Sulla base del giudicato di cui alla sentenza n. 1318/2011, nell’anno 2010, la ricorrente era a conoscenza del contenuto del Regolamento comunale posto a fondamento del provvedimento in questa sede impugnato, avendo inoltre sostenuto che il medesimo fosse alla stessa direttamente applicabile, e senza averlo tuttavia tempestivamente impugnato, malgrado le sue prescrizioni fossero immediatamente cogenti, a prescindere da qualunque provvedimento applicativo (V. per un caso simile Tar Lazio, Roma, Sez. I, 13.12.2011, n. 9715, che ha ritenuto riconducibile alle c.d. “volizioni azioni ” le previsioni di un regolamento che obbligavano le società ivi indicate ad avere la sede legale in un determinato territorio, laddove quello in questa sede impugnato ha sostanzialmente precluso l’esercizio di una determinata attività in un territorio)".

Lo ricorda il Tar Lombardia nel respingere il ricorso presentato da una società di gioco contro il Comune di San Martino Siccomario (Pv) per aver rigettato la domanda di autorizzazione per l’apertura di una sala giochi in virtù dell’art. 5 del Regolamento comunale per cui “il numero delle sale da giochi autorizzabili nell’intero territorio comunale è in ragione di una per 5.000 cittadini residenti al 31 dicembre dell’anno precedente”, ed essendo già presente un esercizio analogo a quello dell’istante.
 
 
Nel settembre 2017, si legge nella sentenza, "la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo presso la sala da gioco gestita dalla ricorrente, accertando l’installazione di 32 apparecchi di intrattenimento, tra cui diverse Vlt. Con il provvedimento impugnato, ritenendo che la ricorrente esercitasse attività di gioco e scommesse in assenza di autorizzazione, e che il Regolamento comunale fosse applicabile anche alle sale giochi di Vlt, il Comune ha ordinato la chiusura di quella gestita dalla ricorrente".
 
 
A nulla sono valse le rimostranze della ricorrente, che ricordava di aver ricevuto per tali Vlt apposita autorizzazione della Questura. I giudici sottolineano che "l’autorizzazione del Questore di Pavia invocata dalla ricorrente, è stata rilasciata 'ai soli fini di pubblica sicurezza', ed è subordinata all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia. Detto provvedimento non legittimava pertanto lo svolgimento dell’attività sotto il profilo commerciale, essendo infatti stato reso ai soli fini del controllo sulle qualità soggettive del titolare. Per giurisprudenza pacifica, ai fini dell'installazione degli apparecchi Vlt all'interno di una sala pubblica per giochi, sono sempre necessarie sia la licenza di polizia rilasciata dal Questore, a norma dell'art. 88 Tulps, avuto riguardo alla verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico, che l'autorizzazione del Comune dove l'attività dovrà essere svolta, al quale compete, ai sensi del art. 86 Tulps, l'apprezzamento di profili di interesse pubblico, fra cui l'esigenza di tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la peculiarità e tipicità del tessuto urbano al cui interno la sala-giochi si colloca, e la tutela del consumatore rispetto alla cd. ludopatia".
 

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