skin

Tar Puglia: 'Gioco, niente autorizzazione senza requisiti'

19 giugno 2018 - 14:39

Il Tar Puglia ribadisce che non si può avere autorizzazione Tulps per apparecchi di gioco senza requisiti, anche in caso di subentro. Distanziometro sotto la lente.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Gioco, niente autorizzazione senza requisiti'

 


"La ratio della norma de qua, dunque, è quella di contrastare la ludopatia, attraverso il rispetto di distanze minime dai luoghi 'sensibili', a tutela di soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della 'dipendenza da gioco d'azzardo'. Perseguendo la disposizione, in via preminente, finalità di carattere socio-sanitario, essa si palesa pienamente compatibile con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., e con i principi europei in tema di concorrenza (si veda in tal senso, ex multis, C. di St. n. 4498/2013). Corretto, pertanto, è il provvedimento dell’Amministrazione comunale".


Lo evidenzia il Tar Puglia nel respingere il ricorso della titolare di una rivendita di generi di monopolio che si è vista negare dal Comune di Taranto il subentro nella autorizzazione ex art. 86 Tulps per la gestione di apparecchi da intrattenimento (slot) per la raccolta lecita di giocate, già intestata al precedente proprietario della rivendita.
 
 
Il dirigente del settore economico e produttivo del comune pugliese, si legge nella sentenza, "ha rappresentato che, trattandosi di subingresso, la richiesta non aveva valore di inizio attività, ma che era comunque necessaria l’autorizzazione ex art. 86 Tulps c. 3 e, dunque, la dimostrazione ex novo del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.R. n. 43/2013.
Ha quindi rilevato che l’istanza era stata formulata sulla base di un modello non conforme a quello pubblicato sul sito ed era priva della documentazione obbligatoria indicata nella modulistica on line, ed in particolare della relazione tecnica di un professionista che attestasse l’ubicazione dell’attività commerciale 'in un raggio non inferiore a 500 metri' dalle strutture indicate dalla menzionata L.R. n. 43/2013 (luoghi di culto, ospedali, scuole ecc.)".
 
 
Oggetto del contendere è il distanziometro di 500 metri contenuto nella legge regionale della Puglia sul gioco. "In base ad una interpretazione letterale dell’art. 7 della norma in esame, è possibile affermare che, con la previsione di cui al comma 3, il legislatore ha voluto semplicemente precisare che, il termine di cui al comma 2, e cioè il termine dei cinque anni trascorsi i quali l’autorizzazione scade e deve essere rinnovata, decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge per le autorizzazioni esistenti.
Il legislatore, infatti, ha disposto espressamente che l’autorizzazione all’esercizio ed alla installazione delle slot possa prescindere dalla distanza superiore ai 500 metri dagli istituti scolastici e altri istituti frequentati da minori solamente nei casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931. Non è dato rinvenire analoga precisazione per le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge de qua.
Peraltro, alle medesime conclusioni si arriva analizzando la ratio perseguita dalla norma in esame, che è dichiaratamente la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, oltre che la tutela della salute, dunque un interesse pubblico certamente superiore a quello privato dell’esercente l’attività commerciale.
Né può essere seriamente sostenuto, come pure fa il ricorrente, che l’amministrazione, in caso di subingresso, debba limitarsi alla verifica in capo al subentrante del possesso dei soli requisiti di idoneità soggettiva, e non anche alla permanenza dei requisiti di idoneità sostanziale.
Invero, il controllo che deve essere effettuato dall’ente pubblico è un controllo di legittimità che deve ricadere sul possesso di tutti i presupposti, essendo custode del superiore interesse pubblico che deve essere sempre perseguito", concludono i giudici.

 

Articoli correlati