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Consiglio Stato: 'Rinvio a Corte Ue per ricorso Global Starnet su Stabilità 2011'

01 giugno 2016 - 13:49

Consiglio di Stato rinvia a Corte di Giustizia Europea ricorso di Global Starnet (ex Bplus) su requisiti per i concessionari slot introdotti da legge di Stabilità 2011.

Scritto da Redazione
Consiglio Stato: 'Rinvio a Corte Ue per ricorso Global Starnet su Stabilità 2011'

"La società ricorrente ha errato nella individuazione dei parametri normativi in relazione ai quali sollecitare il pronunciamento della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, perché ha fatto riferimento a disposizioni del Trattato CE ratione temporis inapplicabili. In applicazione dei principi formulati dalla Corte di giustizia, Sezione IV, 18 luglio 2013, C-136/12 – secondo cui l’art. 267, 3° comma, Trattato FUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale - il Collegio riqualifica i parametri individuando negli articoli 26, 49, 56 e 63 del Trattato FUE e nell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali UE, le disposizioni sulle quali la Corte di giustizia sarà chiamata ad esercitare il proprio sindacato in sede di rinvio pregiudiziale".

Questo è uno dei motivi con cui il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea il ricorso presentato da Global Starnet (ex Bplus) circa i requisiti per i concessionari delle slot introdotti dalla legge di Stabilità del 2011.

 

I QUESITI SOTTOPOSTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - Il Collegio ritiene di dover rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali, ordinate logicamente, formulando i corrispondenti quesiti: "In via principale: se l’artt. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l’obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio,la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l’interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei; in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell’art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale: se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli 26 - Mercato interno –49 – Diritto di stabilimento - 56 – Libertà di prestazione dei servizi - 63 – Libertà di circolazione dei capitali - del Trattato FUE e 16 – Libertà d’impresa – della Carta dei diritti fondamentali UE,nonché il generale principio del legittimo affidamento (che 'rientra tra i principi fondamentali dell’Unione', come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, causa C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento)".
 

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