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Tar Genova: "Per Vlt, impugnare diffida della Questura, non del Comune"

13 gennaio 2014 - 09:20

Ancora nessuna nuova sui ricorsi presentati da alcuni operatori sulla legittimità del regolamento comunale di Genova, ma dal Tar della città ligure intanto arriva una sentenza che blocca l'apertura di una sala Vlt in un locale del centro storico, in quanto contrario alla disciplina urbanistica della zona.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Genova: "Per Vlt, impugnare diffida della Questura, non del Comune"

 

 

CONTRO IL COMUNE - Oggetto del contendere una nota del Comune di Genova risalente allo scorso aprile, in cui l'amministrazione respingeva la richiesta di autorizzazione di apertura della sala poiché situata in un immobile del centro storico e perciò contravvenente "con la disciplina urbanistica della zona in cui è compreso l’immobile, atteso che il progetto preliminare del piano urbanistico comunale (P.U.C.), vigente in regime di salvaguardia, non vi ammette sale da gioco, sale scommesse, bingo e simili; si comunica, infine, che sono tuttora in corso le verifiche inerenti al rispetto delle prescrizioni dettate dalla citata legge regionale n. 17/2012 in tema di luoghi sensibili”.

 

RICORSO FONDATO - Secondo i giudici amministrativi, però, il ricorso è da ritenersi infondato, in quanto il titolare della sala non avrebbe agito contro una nota della Questura genovese dello scorso maggio, che lo diffidava a "non esercitare l’attività in questione 'sino al conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie'”. Con memoria depositata il 19 agosto 2013, si legge nella sentenza "la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione della diffida della Questura (che costituirebbe ostacolo diretto all’esercizio dell’attività di interesse per il ricorrente) e perché non sono state evocate in giudizio le amministrazioni (Provincia di Genova e Regione Liguria) 'coautrici' dell’impugnato P.U.C.; nel merito, l’Amministrazione resistente argomenta nel senso dell’infondatezza delle censure di legittimità e delle questioni pregiudiziali dedotte dal ricorrente".

 

NON IMPUGNATA DIFFIDA DELLA QUESTURA - Il Tar ha ritenuto fondate le eccezioni presentate dalla difesa comunale poiché "il ricorrente ha impugnato il divieto emesso dal Comune di Genova con provvedimento del 23 aprile 2013 e gli atti programmatori e regolamentari a monte, senza tuttavia coinvolgere nell’impugnazione la menzionata diffida questorile, né formulare alcuna censura di legittimità (in via diretta o derivata) avverso tale provvedimento né, soprattutto, intimare in giudizio l’Amministrazione autrice della diffida. Ne deriva che, nell’eventualità di accoglimento del ricorso, l’esponente non trarrebbe benefici concreti dall’annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l’esercizio dell’attività resterebbe autonomamente precluso dalla diffida più volte citata". In definitiva, "la pronuncia caducatoria richiesta al giudice si rivelerebbe inidonea a soddisfare l’interesse sostanziale azionato, da identificarsi nella pretesa a che sia consentito l’immediato avvio dell’attività della sala da gioco, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse".

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