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Tar Lazio: "Comune Milano può negare protrazione orari apertura sale"

17 marzo 2014 - 12:52

La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 del Tulps. Con questa motivazione, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un gestore di due sale bingo di Milano contro il Comune di Milano, che aveva negato la protrazione dell'orario d'esercizio delle sale indicate, in deroga alle prescrizioni di licenza originariamente imposte, le quali prevedevano la loro cessazione alle ore 02.00.

Scritto da Fm
Tar Lazio: "Comune Milano può negare protrazione orari apertura sale"

 

 

LE RICHIESTE DEL GESTORE - Con varie istanze la parte ricorrente ha chiesto più volte alla Questura di Milano di essere autorizzata a protrarre l'orario di esercizio delle suddette attività, ricevendo sempre una risposta negativa e l'invito ad inoltrare le richieste di protrazione dell'orario di chiusura "al Comune territorialmente competente". A nulla sono valsi gli ulteriori reclami della società che ha invocato "la sussistenza della competenza di tale Autorità (la Questura, ndr) alla regolazione dell'orario di apertura e chiusura delle sale pubbliche da gioco in parola e, dall'altro, la necessità di adeguare l'orario di esercizio della propria attività a quello di altri esercizi congeneri ubicati in zone limitrofe che praticano orari maggiori".
Una richiesta di proroga formulata dalla parte ricorrente anche in considerazione del fatto che l'ordinanza adottata il 29 gennaio 2013 dal Sindaco del Comune di Milano prescrittiva di limitazioni in punto di orario d'esercizio anche con riferimento alle attività di gioco licenziate ai sensi dell'art. 88 Tulps, era stata sospesa con ordinanza cautelare del 14 marzo 2013, n. 325.

 

IL PARERE DEI GIUDICI – Secondo il collegio giudicante, "dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Tar Lombardia, Milano sentenza 23.10.2013 n. 2479; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, ord. 12.7.2013 n. 2712, citata nell’indicata sentenza del Tar Lombardia) si ricava che: la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010); le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell'autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, e la moralità pubbliche; a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse, con i contrapposti interessi imprenditoriali, risponde evidentemente l’ordinanza impugnata dinanzi al Tar Lombardia (nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 2479/2013)".

 

LEGITTIMO ATTO DEL COMUNE - Ciò posto, prosegue la sentenza, "va rilevato che l’atto con il quale il Comune di Milano ha regolamentato, tra l’altro, gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco autorizzate, è stato annullato dal Tar Lombardia non per incompetenza dell’Amministrazione comunale (a favore della competenza dell’Amministrazione dell’Interno), ma per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Ne deriva che risulta confermato quanto rilevato dalla Questura di Milano con le note contestate da parte ricorrente, con le quali è stato osservato che avrebbe dovuto essere il Comune di Milano ad esprimersi in ordine alle istanze della Società ricorrente tese ad ottenere la protrazione dell'orario d'esercizio delle sale da gioco dalla stessa gestite.
Eventualmente, l’Amministrazione comunale, allo scopo di valutare nel complesso gli interessi pubblici coinvolti nell’esercizio di attività del genere, potrà coinvolgere nel procedimento la Questura di Milano in relazione alle esigenze tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica.
Ma, in relazione al presente contenzioso, il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che la Questura di Milano ha dato puntuale riscontro alle istanze presentate dalla parte ricorrente, indicando correttamente l’ente competente a pronunciarsi al riguardo".

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