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Tar Lombardia respinge ricorso Stanley: "No violazione norme comunitarie, Ctd chiuso per mancanza autorizzazione'

20 marzo 2014 - 10:39

Il provvedimento impugnato con il quale il Questore (di Milano, ndr) ha ordinato la cessazione dell’attività non si fonda sulla circostanza che Stanleybet fosse una società quotata in borsa e, quindi, non abilitata in base alla normativa nazionale ritenuta anticomunitaria ad ottenere la concessione; né si fonda sul fatto che il Ctd intendesse svolgere l'attività di raccolta delle scommesse per conto di una società quotata e priva di concessione. Al contrario, il divieto del Questore è giustificato dalla mancanza di autorizzazione, dal fatto cioè che l’attività è iniziata senza che il Ctd abbia atteso nemmeno l’esito della richiesta di autorizzazione a suo tempo presentata alla Questura. Con queste parole, la terza sezione del Tar  Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala scommesse del circuito Stanleybet contro la Questura di Milano, che aveva emesso un provvedimento di cessazione dell'attività a causa della mancanza della licenza per l'esercizio delle scommesse riservata ai soggetti concessionari.

Scritto da Fm
Tar Lombardia respinge ricorso Stanley: "No violazione norme comunitarie, Ctd chiuso per mancanza autorizzazione'

 


RESPINTE LE TESI DIFENSIVE - Secondo i giudici amministrativi, il ricorso è da ritenersi infondato poiché "le tesi difensive su cui si fondano i motivi dal primo al quarto compresi poggiano su un’unica argomentazione: essendo stata la società Stanley International Betting illegittimamente discriminata nelle gare per le concessioni di licenze nel 1999 nonché nel 2006 (dopo il cd. 'decreto Bersani'), eventuali provvedimenti di rigetto delle autorizzazioni di polizia ai sensi dell’articolo 88 Tulps non potrebbero fondarsi unicamente sulla mancanza di concessione da parte dell’amministrazione dei Monopoli di Stato alla società Stanley International Betting".

 

NESSUNA DISCRIMINAZIONE - L’argomentazione difensiva, si legge ancora nella sentenza "secondo cui ai Ctd collegati al gruppo, a cagione della discriminazione operata dalle autorità italiane nei confronti della società Stanley International Betting, dovrebbe essere rilasciato il titolo autorizzatorio di cui all’art. 88 Tulps a prescindere dal titolo concessorio presupposto, non ha alcun pregio. Ciò perché parte ricorrente non risulta, a tenore della documentazione versata in atti, avere rapporti contrattuali con la società Stanley International Betting". Il contratto presentato agli atti risulta infatti firmato fra la Stanleybet Malta Limited, società di nazionalità maltese, facente parte del gruppo Stanley International Betting Limited, con sede in Liverpool, con la precisazione che  " l’intermediario opererà nel territorio italiano, per conto e nell’interesse esclusivo di Stanleybet, effettuando unicamente servizi on-line di booking". Per i giudici non ha quindi "alcuna rilevanza ha la circostanza che Stanleybet Malta Limited sia posseduta da Stanley International Betting, attesa la distinta soggettività giuridica delle due società".

 

NON COMPROMESSA LIBERTÀ DI STABILIMENTO – Secondo il Tar Lombardia, che si è richiamata alla giurisprudenza che si è occupata della vicenda, "la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non sono state compromesse a causa della previsione di un regime concessorio sostenuto da ragioni di ordine pubblico e sociale", e non è neppure vero "che il contrasto con i principi comunitari sarebbe derivato dalle modalità con cui il regime è stato attuato ed, in particolare, dalle ingiustificate limitazioni esistenti nei confronti delle società, che hanno sede nei Paesi membri, che non hanno potuto partecipare alla gara per le concessioni indetta nel 1999. Quindi, nel caso di specie, in cui la società Stanely International Betting non ha alcun rapporto con la ricorrente, nemmeno si pone la questione se la discriminazione di cui si tratta, utile a fondare una pronuncia di proscioglimento sul piano penalistico, sia anche utile a fondare una pronuncia di accoglimento dell’odierno ricorso o di altri analoghi".

 

STANLEYBET MALTA PRIVA DI CONCESSIONE - Allo stesso modo, sostengono ancora i giudici, la ricorrente non potrebbe comunque "aspirare ad ottenere l’autorizzazione ex art. 88 Tulps, non essendo Stanleybet Malta Limited in possesso della concessione di cui si tratta". E, come già ribadito dal Consiglio di Stato "il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario, anche alla luce delle esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario". Tali motivi permettono poi di ritenere, recita la sentenza "che non vi sia spazio per rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, sia perché i quesiti ipotizzati risultano essere afferenti la particolare situazione di Stanley International Betting in relazione alla gara del 2006 per l’affidamento delle concessioni – situazione che, come si è visto, non ha a che fare con il presente giudizio – sia sulla base della richiamata giurisprudenza delConsiglio di Stato, secondo cui il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario".

 

ATTIVITÀ INIZIATA SENZA AUTORIZZAZIONE - Ora, concludono i giudici, "non vi è dubbio che la carenza del titolo autorizzatorio di cui all’art. 88 Tulps, in quanto richiesto ma non ancora ottenuto, non consente (nemmeno nell’impostazione di parte ricorrente, in cui il titolo autorizzatorio dovrebbe essere rilasciato a prescindere dall’ottenimento del titolo concessorio presupposto) di esercitare l’attività di esercizio di scommesse (sul punto, in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2008, n. 6027: '…il provvedimento impugnato con il quale il Questore ha ordinato la cessazione dell’attività non si fonda sulla circostanza che Stanley fosse una società quotata in borsa e, quindi, non abilitata in base alla normativa nazionale ritenuta anticomunitaria ad ottenere la concessione; né si fonda sul fatto che il Ctd intendesse svolgere l'attività di raccolta delle scommesse per conto di una società quotata e priva di concessione. Al contrario, il divieto del Questore è giustificato dalla mancanza di autorizzazione, dal fatto cioè che l’attività è iniziata senza che il Ctd abbia atteso nemmeno l’esito della richiesta di autorizzazione a suo tempo presentata alla Questura…)".

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