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Corte di Cassazione: "Illegali apparecchi che riproducono gioco del poker, non serve comprovare lucro"

17 settembre 2014 - 09:06

L’installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico per il gioco del poker (videopoker, ndr) configura il reato di esercizio di gioco d’azzardo in presenza delle condizioni legislativamente previste dall’art. 110 del Tulps, atteso che in tale ipotesi l’elemento del lucro non è lasciato all’apprezzamento del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore. A stabilire il principio è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 5 settembre, che ha respinto i ricorsi presentati da un esercente e da un noleggiatore condannati per avere installato in un esercizio pubblico di due slot illegali che proiettavano immagini del poker.

Scritto da Redazione GiocoNews
Corte di Cassazione: "Illegali apparecchi che riproducono gioco del poker, non serve comprovare lucro"

 


IL RICORSO - I due ricorrenti avevano cercato di respingere gli addebiti contestati dal tribunale di Lecce dichiarando che "non è sufficiente accertare che i videogiochi sequestrati riproducono il gioco del poker per inferirne la natura di apparecchi idonei al gioco d'azzardo, in quanto occorre accertare che essi consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro oppure in natura, che deve essere comunque suscettibile di una valutazione economica apprezzabile". I giudici, inoltre, "avrebbero del tutto omesso l'indagine sulla sussistenza del fine di lucro, deducendolo dall'aleatorietà dei giochi".


MOTIVAZIONI RESPINTE - Per respingere i ricorsi dei due, i giudici della Corte di Cassazione hanno chiamato in causa l'art. 110 del Tulps per cui, "in ogni caso gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker e le sue regole fondamentali". In parallelo, si dimostra "fallace l'obiezione difensiva secondo cui i due apparecchi in sequestro non fossero inquadrabili nella categoria dei giochi vietati, atteso che riproducendo gli stessi il gioco del poker, come puntualmente accertato dai verbalizzanti, gli stessi non potevano certamente farsi rientrare nella categoria dei giochi leciti". Infine, nel caso in esame "non v'è dubbio che si fosse in presenza di esercizio di gioco d'azzardo, perchè, come accertato dai verbalizzanti, entrambi gli apparecchi attraverso la digitazione di una determinata combinazione sulla tastiera, grazie all'esistenza di una doppia scheda madre facevano apparire sul video la schermata del gioco del poker; inoltre, alcuni avventori avevano riferito che la puntata minima era di un euro e quella massima di 10 e che, soprattutto, la macchina erogava vincite in denaro".

 

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