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Preu, Tar Lazio: "Legittimo richiedere accesso a dati su somme versate dal concessionario"

20 ottobre 2014 - 11:39

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990 e che sono, pertanto, accessibili, ai sensi del comma 3, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Con questa motivazione, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un operatore contro Aams e un concessionario, 'colpevoli' di aver negato l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, a seguito di una formale istanza finalizzata a prendere visione e ad estrarre copia degli atti relativi all'esatto ammontare delle somme dovute/versate dal concessionario a titolo di Preu.

Scritto da Francesca Mancosu
Preu, Tar Lazio: "Legittimo richiedere accesso a dati su somme versate dal concessionario"

 


Dal 2008 fino al 2013, la società era rimasta collegata alla rete del concessionario, fino a quando il rapporto si era interrotto bruscamente "per motivi riconducibili sostanzialmente alla volontà di operare tramite un altro concessionario".


I MOTIVI DEL RICORSO - Secondo quanto si legge nella sentenza, per il ricorrente alla predetta data "il concessionario ha fornito alla società dati e rendiconti periodici incompleti e non coerenti rispetto ai dati dei contatori degli apparecchi collegati alle rete; la società ha avuto modo di ritenere che, nel corso degli anni di vigenza del rapporto fra le parti, il concessionario abbia effettuato conteggi del tutto arbitrari e contestabili anche con riguardo al calcolo del Preu e del relativo conguaglio annuale, che questi era tenuto a versare alla società; il suddetto concessionario si è rifiutato di esibire le liquidazioni Preu annuali dal 2007 al 2012 attestanti il pagamento del Preu effettuato in favore di Aams sugli apparecchi nella titolarità della società e ha omesso di fornire i dati analitici dei contatori annuali estratti dagli apparecchi con ciò impedendo una ricostruzione puntuale e fedele degli importi dati/ricevuti/versati ad Aams nel corso del rapporto intercorso con il gestore".


INTERPELLATA ANCHE AAMS - E' attualmente pendente tra le parti, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, il giudizio finalizzato al riconoscimento di tutti i danni cagionati dal concessionario alla società per il suddetto illegittimo operato.
La società, si legge ancora nel documento, "al fine di tutelare le proprie ragioni, ha interpellato direttamente Aams con una circostanziata istanza di accesso agli atti per verificare la corrispondenza tra i contatori di gioco indicati" dal concessionario "e quelli risultanti dalle letture rilevate dal sistema statale di Sogei s.p.a. per conto di Aams ed avente ad oggetto tutti gli atti in possesso di Aams/Sogei indicanti: l'esatto ammontare delle somme dovute e delle somme effettivamente versate dal concessionario a titolo di Preu gli anni solari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, con riferimento agli apparecchi collegati alla propria rete telematica e di cui è titolare la società; i dati dei contatori annuali 'In' e 'Out' trasmessi ai sensi del Decreto Aams 12.04.2007 per gli anni solari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 relativamente agli apparecchi gli avvisi automatizzati di liquidazione del Preu elaborati da Aams relativamente al concessionario per gli anni solari predetti.
L'Aams, in riscontro, ha opposto, in data 18 aprile 2014, con la nota impugnata in via principale con il ricorso in trattazione, il diniego dell'accesso agli atti richiesti mentre la società Sogei non ha nemmeno riscontrato la suddetta istanza, pur dalla stessa ricevuta in data 24 marzo 2014, come comprovato in atti".

 

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