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Lotto, Tar Lazio:"Revoca concessione deve basarsi su dati effettivi ed attuali"

28 gennaio 2015 - 12:12

Agire sulla base di dati concreti ed attuali, che rendano certa l’inutilità della concessione, o addirittura, la sua contrarietà ad una razionale organizzazione delle rete di raccolta del gioco. Con questa motivazione il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un esercente contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che gli aveva revocato la concessione a causa della raccolta inferiore al limite minimo di importo.

Scritto da Redazione GiocoNews
Lotto, Tar Lazio:"Revoca concessione deve basarsi su dati effettivi ed attuali"

 


IL RICORSO - Il titolare della ricevitoria aveva obiettato come già nel 2013, "si fosse registrata una ripresa della raccolta, che faceva ben sperare per l’anno in corso, con conseguente richiesta di non procedere alla minacciata revoca. Tuttavia, l’amministrava adottava il provvedimento dell’odierna impugnativa, senza neanche prendere in considerazione il fatto che, già nel primo quadrimestre del 2014, gli incassi erano stati nettamente superiori a quelli fatti registrare nell’analogo periodo dell’anno precedente". Perciò, non poteva "costituire la base di un potere di revoca dell’amministrazione dei Monopoli determinato dal dato del mancato raggiungimento del limite minimo di raccolta per un determinato periodo".


IL RESPONSO DEI GIUDICI - Per i giudici amministrativi, "la ratio sottesa ai decreti direttoriali del 2003 e del 2007 è comunque quella di mantenere attive le sole ricevitorie che siano effettivamente funzionali alla organizzazione (e alla razionalizzazione) della rete di raccolta del gioco del lotto e che, al fine di condurre tale verifica, l’amministrazione si è autovincolata a precise disposizioni operative, la cui inosservanza comporta il rischio di adottare provvedimenti non necessari al soddisfacimento del pubblico interesse, o, addirittura, ad esso contrari. Vale a dire che la revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo. La parte ricorrente ha comprovato che alla data del provvedimento impugnato era in atto un trend positivo, che avrebbe potuto portare a superare il limite annuo di raccolta prescritto.
Tale dato, però, è stato del tutto trascurato dall’amministrazione, nonostante che esso fosse facilmente verificabile in quanto, come noto, l’attuale rete di raccolta del gioco del lotto si fonda su sofisticati sistemi informatici e telematici grazie ai quali l’elaborazione dei dati avviene, praticamente, in tempo reale".

 

 

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