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Lotto, Tar Lazio: "Ritardi nei pagamenti non giustificano revoca concessione ricevitoria"

30 gennaio 2015 - 11:44

I tardivi versamenti, se di piccola entità, non bastano a far revocare la concessione per la gestione di una ricevitoria del lotto, anche se reiterati. Con questa motivazione, i giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso presentato da un'esercente contro un provvedimento di dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il ritiro della licenza eseguito dalla Guardia di Finanza per asseriti ritardi nel versamento dei proventi del lotto da 1 a 6 giorni, di importi variabili intorno ai 300 euro.

Scritto da Redazione GiocoNews
Lotto, Tar Lazio: "Ritardi nei pagamenti non giustificano revoca concessione ricevitoria"

 

 

IL RICORSO - Secondo l'esercente, l'Aams si sarebbe resa colpevole di "eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, violazione dei principi del corretto procedimento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e corretto contemperamento degli interessi, ontraddittorietà, difetto di motivazione", in quanto i ritardi nei pagamenti "erano dovuti esclusivamente ad impedimenti oggettivi, estranei alla sfera di controllo della ricorrente, per reagire ai quali la titolare delle concessioni, prima, aveva corrisposto il dovuto al Ministero delle Finanze e, poi, si era rivolta al Giudice competente per ottenere giustizia". L'esercente aveva poi "reso edotta l’amministrazione di uno spossessamento di fatto dell’azienda e dei locali in cui la medesima era esercitata, con la conseguenza che la ricorrente era impossibilitata materialmente ad accedere ai predetti locali, stampare le ricevute dei versamenti dovuti all’amministrazione dei Monopoli e versare alle scadenze ivi previste. E la ricorrente è rientrata nel possesso dei locali e dell’azienda soltanto con l’esecuzione del provvedimento dell’autorità ordinaria".


SANZIONE SPOPORZIONATA - Peraltro, si legge ancora nel ricorso, "la normativa in materia prevede una graduazione delle sanzioni, pecuniarie e disciplinari, da parametrare alla maggiore o minore gravità delle violazioni contestate e, infatti, ai sensi dell’art. 35 della L. 22-12-1957, n. 1293, richiamato dal provvedimento impugnato, l’amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nell’articolo 34 precedente, 'che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione' e il richiamato art. 34, al n. 9, individua appunto la 'violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite'. Dal combinato disposto delle norme richiamate conseguirebbe il dovere dell’amministrazione di distinguere tra i diversi tipi di irregolarità o di violazione e di graduare la risposta sanzionatoria in base alla gravità dei fatti verificatisi".

 

OBIEZIONI LEGITTIME - Motivazioni pienamente accolte dai giudici amministrativi laziali per cui "entrambi i profili interessati nella predetta valutazione di gravità non appaiono essere stati correttamente considerati da parte dell’amministrazione procedente, la quale, peraltro, nel provvedimento di revoca impugnato, non fa alcun riferimento ai pregressi ritardi della ricorrente stessa benché, nella richiamata decisione, sia stato dato atto che anche i ritardi maturati nell’anno 2010 non potevano di per sé essere considerati privi di valore ai fini di una eventuale successiva adozione di provvedimento di revoca. Occorre infine rilevare che, atteso che la normativa richiamata conferisce all'amministrazione procedente un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario resosi colpevole di trasgressioni nella gestione delle rivendite, l'esercizio di detto potere discrezionale deve avvenire nel rispetto di tutte le norme poste per regolamentare l'attività autoritativa delle amministrazioni, ed in particolare deve rispettare l'obbligo motivazionale. Dalla lettura del provvedimento impugnato, invece, non è dato rinvenire una motivazione nei termini richiesti, essendosi l’amministrazione limitata a riportare i tardivi versamenti di cui alla tabella allegata facendone conseguire in modo sostanzialmente automatico l’applicazione della più grave sanzione della revoca della concessione".

 

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