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Cassazione, slot senza nullaosta: "Se non c'è lucro non è gioco d'azzardo, solo sanzione amministrativa"

05 marzo 2015 - 10:28

Se non c'è lucro, non c'è reato penale. Basta una sanzione amministrativa. Con questa motivazione, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna inflitta dalla Corte d’appello di Catania ad un esercente per il reato di esercizio di giochi d’azzardo, in quanto aveva a disposizione una slot-machine, priva del relativo nullaosta, come accertato dalla polizia giudiziaria, ma che consentiva solo puntate di modesta entità economica.

Scritto da Redazione GiocoNews
Cassazione, slot senza nullaosta: "Se non c'è lucro non è gioco d'azzardo, solo sanzione amministrativa"

 


IL RICORSO - Contro questa decisione, l’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando che giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza del reato per il solo fatto che l’apparecchio sequestrato "fosse privo di nullaosta, senza valutare la sussistenza di fini di lucro e non considerando l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile loro ripetizione ed il tipo di premi erogabili in denaro o in natura".

 

LE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI - Per la Suprema Corte di Cassazione, "in mancanza di una compiuta descrizione dell’apparecchio oggetto dell’imputazione, si deve ritenere che il richiamo normativo operato debba essere riferito alla categoria degli apparecchi considerati dal legislatore in linea di principio leciti, in quanto in essi, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina".

SANZIONE AMMINISTRATIVA - In presenza di tali apparecchi, la mancanza di titoli abilitativi è sanzionata in via amministrativa e punisce "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali per i quali non siano stati rilasciati titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti". 

ART. 721 DEL CODICE PENALE - Si tratta di una disciplina che si pone in rapporto di specialità con quella penalistica del gioco d’azzardo, "in quanto qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso, dei giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d’azzardo secondo l'articolo 721 del codice penale, che prevede come elementi necessari il fine di lucro e l’aleatorietà della vincita. I giudici di legittimità ritengono, invece, che tali giochi siano consentiti, perché giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica".

(La sentenza è disponibile qui)

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