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Delega fiscale, ecco le norme sui giochi approvate in Senato

05 febbraio 2014 - 09:17

Con 167 voti favorevoli, 12 contrari e 50 astensioni il Senato, nella seduta pomeridiana di martedì 4 febbraio, ha approvato il disegno di legge n. 1058 sulla delega fiscale, che torna alla Camera.

Scritto da Anna Maria Rengo
Delega fiscale, ecco le norme sui giochi approvate in Senato

 

Come noto, la delega fiscale contiene un intero articolo in materia di giochi pubblici, che è stato oggetto di attento esame da parte della Commissione Finanze del Senato, che ha tenuto conto dei rilievi mossi dalla Commissione Bilancio. In Aula si è arrivati dunque con un testo proposto dalla commissione che è stato approvato con due emendamenti, uno di natura formale, l’altra più ‘sostanziale’, con la riformulazione delle richieste dal senatore Nencini in materia di divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive. In attesa della pubblicazione ufficiale del testo che passerà all’esame della Camera per la terza lettura, ecco come si profila il nuovo articolo 14.

 

Art. 14.

(Giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali, fatte salve, comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera;

f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e, correlativamente, della nullità assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;

h) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto indirettamente partecipante;

i) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera h) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti;

l) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;

m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi, dell'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interessi;

n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

o) riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e di quella dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

q) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;

r) nel rispetto dei limiti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;

s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali privilegiati;

t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere q) e r);

u) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;

v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;

z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli on line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;

aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi (emendamento Nencini approvato in testo riformulato Ndr)

bb) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on line, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;

cc) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, anche basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; dd) introduzione di modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro;

ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche per via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite;

ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto legislativo attuativo (emendamento dei relatori approvato Ndr), a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera ff), sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

 

GLI ORDINI DEL GIORNO - Sono poi stati accolti quattro ordini del giorno, due dei quali già accolti in commissione, gli altri due frutto della riformulazione di diversi emendamenti, che in questa nuova versione sono stati appunto accolti.

Eccoli:

 

G14.200

MIRABELLI, ALBANO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» (A.S. 1058),

premesso che:

nel nostro Paese sono state censite circa 400.000 slot e la facilità di accesso a tali strumenti sta producendo un rilevante fenomeno di diffusione delle patologie connesse al gioco in particolare, dipendenze legate al gioco compulsivo;

la diffusione di queste forme di gioco insieme a quella più in generale del gioco di azzardo legale porta con sé, non solo le patologie connesse ma anche un fenomeno sociale rilevante che, vedendo nel gioco una occasione unica di guadagno in tempo di crisi, si traduce in impoverimento personale e famigliare, ricorso a prestiti spesso illeciti e con alti tassi d'interesse;

la facilità di accesso espone in maniera significativa le persone più fragili, ed in particolare i minori, ai rischi che porta con sé il gioco d'azzardo legale. Il 15 per cento dei bambini sotto i 12 anni dichiarano di aver giocato con le slot almeno una volta,

considerato che:

negli anni, la durata di una singola giocata consentita per le slot si è ridotta fino a raggiungere 1 euro ogni 4 secondi. Tale situazione rende sempre più probabile la caduta nel gioco compulsivo, come attesta no i più recenti studi trovano nella velocizzazione delle giocate uno dei suoi elementi costitutivi. La dipendenza da gioco è, pertanto, strettamente connessa al rapporto tra spesa e tempo di gioco, e si crea più facilmente aumentando la prima e riducendo il secondo;

la vicinanza oggi consentita di locali in cui vi sono slot con luoghi frequentati da giovani, a partire da scuole, oratori, ospedali, centri di aggregazione giovanile o per anziani, piscine e ogni luogo socialmente sensibile, rappresenta una attrazione insana per minori e studenti;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa per aumentare i tempi di gioco in rapporto alla spesa al fine di disinescare uno degli elementi costitutivi dell'insorgere di ludopatie;

a regolamentare l'uso delle slot od analoghe apparecchiature di gioco con vincite in denaro non consentendone l'uso, laddove non già previsto dai regolamenti comunali e regionali, in caso siano collocate a meno di 500 metri dalle scuole, negli orari di ingresso e uscita degli studenti;

ad avviare una riflessione sull'opportunità di concentrare le macchine da gioco solo in luoghi dedicati, in cui sia possibile controllare e impedire l'accesso ai minori al fine di limitare i danni che non cessano di prodursi a livello sociale e sanitario.

 

G14.100

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

evidenziato come tra le diverse norme vi siano anche disposizioni relative ai giochi pubblici, laddove si prevede - oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale - la tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, in ragione soprattutto della crescente preoccupazione che questo fenomeno sta determinando tra i cittadini;

valutato come il dispositivo preveda l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo a valutare la opportunità di implementare ulteriormente quanto previsto dalla norma, rafforzando il divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro attraverso l'obbligatorietà dell'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line, di appositi sistemi richiedenti l'uso esclusivo di carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, e prevedendo altresì corsi di formazione e prevenzione all'interno degli istituti scolastici.

 

G14.2 (già emm. 14.2, 14.3, 14.4, 14.8, 14.9, 14.10, 14.204 e 14.205)

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.8, 14.9, 14.10, 14.204 e 14.205.

 

G14.206 (già emm. 14.206, 14.19, 14.20 e 14.208)

DE PETRIS, MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che all'articolo 14 si delega il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici ivi compreso, alla lettera ff) quelle riguardanti il "rilancio del settore ippico",

impegna il Governo a valutare nell'ambito delle disposizioni di cui alla citata lettera ff):

la modifica del nome "Lega Ippica Italiana" col nome "Unione Ippica Italiana";

la modifica che la disciplina degli organi di governo dell'Unione Ippica Italiana sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza delle associazioni di categoria rappresentative degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e delle società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti;

il rafforzamento di funzioni di regolazione e controllo di primo e secondo livello delle corse ippiche in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

l'istituzione, con riferimento alle funzioni di "antidoping", di una struttura che goda del riconoscimento ai massimi livelli delle autorità ippiche internazionali, in stretta collaborazione con il Dicastero della sanità da cui dipende il settore veterinario, evitando così il principio che il controllore possa svolgere anche le funzioni di controllato;

se alimentare il fondo annuale di dotazione senza ricorrere al gettito derivante da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi.».

 

GLI EMENDAMENTI TRASFORMATI IN ODG – Gli emendamenti ritirati e trasformati nell’ordine del giorno accolto dal governo chiedevano, a vario titolo, misure più efficaci per il contrasto del gioco. Il 14.2 chiedeva di escludere “altresì dalle gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi le persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva”, mentre il 14.3 “l’introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto”. Ancora, il 14.4 la “definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo”, il 14.9 la “promozione e finanziamento di programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa”, il 14.10 il “rafforzamento del sistema esistente di tracciabilità del denaro, definendo uno specifico conto dedicato con annesso registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza”, il 14.204 che “ogni punto di vendita di gioco che preveda l'offerta di Vlt e Awp deve obbligatoriamente accendere un rapporto con uno psicologo, specialista in dipendenze, per favorire l'emersione della sintomatologia connessa al gioco d'azzardo patologico; lo psicologo deve essere contattabile attraverso apposita documentazione disponibile nel punto vendita e mediante numero telefonico affisso nel locale” e il 14.205 che “ogni punto di vendita di gioco che preveda l'offerta di Vlt e Awp in numero superiore a 10 deve prevedere, all'ingresso della sala, apposito dipendente preposto all'accertamento della maggiore età di chi vi accede; in caso di numero di Vlt e Awp inferiore a 10 tale figura può anche essere individuata nel gestore; le figure individuate, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni compiute, segnalano soggetti con abnorme frequenza all'ingresso allo psicologo, specialista in dipendenze, per l'organizzazione di colloqui non vincolanti con il cliente”.

 

LA SODDISFAZIONE DI DE BIASI - La ''soddisfazione'' per l'emendamento del Governo che ''supera le ambiguità del provvedimento sul divieto di pubblicità per il gioco d'azzardo e la tutela dei minori, voluto fortemente da me e condiviso dall'aula'', è espressa da Emilia Grazia De Biasi, presidente della commissione Sanità del Senato. La senatrice Pd sottolinea che ''la normativa europea in materia di televisione e minori e' molto chiara e va adottata anche per il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo'' che ''deve sempre essere vietato ai minori''.

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