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Agenzie fiscali, Zanetti: 'Future iniziative per assicurare loro corretto funzionamento'

20 aprile 2015 - 08:10

“Come si è già avuto modo di rappresentare in sede di risposta ad altri atti di sindacato ispettivo, con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l’efficacia, in base alle quali l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all’esito di procedure di interpello e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione”.

Scritto da Sm
Agenzie fiscali, Zanetti: 'Future iniziative per assicurare loro corretto funzionamento'

Lo afferma il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo all’interpellanza di Daniele Pesco (M5S) in relazione alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti presso l’Agenzia delle entrate, a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

 

“L’affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all’epoca vigente – si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie, in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si ribadisce che l’intervento della Corte costituzionale non pregiudica la funzionalità delle Agenzie che, come affermato dalla stessa Corte, non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale. Peraltro, l’immediata e puntuale applicazione da parte dell’Agenzia delle entrate della citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, ha comportato la revoca di oltre 800 incarichi di funzioni dirigenziali, conferiti sulla base delle disposizioni normative vigenti fino al giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Quanto a future iniziative volte ad assicurare il buon funzionamento delle Agenzie fiscali e garantire il normale proseguimento delle attività di servizi ai contribuenti, controllo e riscossione, particolarmente impegnative all’attualità (in quanto c’è anche l’attività correlata alla riforma del catasto, alle dichiarazioni precompilate ed alla voluntary disclosure), si stanno valutando le soluzioni più opportune per coniugare le predette finalità con la necessità ineludibile di tenere conto delle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale. In particolare, per la copertura delle vacanze dell’organico dirigenziale, si sta valutando l’attivazione delle procedure per la copertura di posti dirigenziali vacanti secondo le modalità del concorso pubblico. Da questo punto di vista rassicuro l’onorevole Villarosa circa il fatto che il 2016 è il punto ragionevolmente di arrivo di ultimazione del concorso, e non di partenza, ma le procedure concorsuali richiedono per tutte le fasi intermedie circa un anno, un anno e mezzo per il completamento in termini ragionevoli; si cercherà naturalmente di fare in modo che i tempi siano ancora più stretti. Si sta altresì valutando, nelle more dell’espletamento del concorso e al fine di garantire le funzioni delle Agenzie e le entrate tributarie, il ricorso anche a istituti già previsti a legislazione vigente e che siano naturalmente in linea con la sentenza della Corte costituzionale. Con riguardo, infine, alla questione delle deleghe di firma, per consentire il regolare funzionamento degli uffici operativi dopo la decadenza dei funzionari incaricati, i pochi dirigenti di ruolo ai quali sono stati attribuiti due o più incarichi ad interim hanno dovuto inevitabilmente attribuire delle deleghe di firma. Interpellate sul punto, le Agenzie fiscali esplicitano che non risulta impartita alcuna direttiva da parte delle direzioni regionali ai direttori provinciali di attribuire le suddette deleghe agli stessi funzionari decaduti dall’incarico dirigenziale a seguito della sentenza della Corte costituzionale, sicché non è stata affatto incisa la sfera di autonomia decisionale e organizzativa dei direttori provinciali riguardo al loro potere di conferimento delle deleghe di firma. Ho sentito quello che ha detto nella sua esposizione, naturalmente faremo delle ulteriori verifiche. Questo al momento è ciò che ci è stato riferito dalle Agenzie. Resta peraltro inteso – e concludo – che tale discrezionalità, affidata attualmente ai direttori provinciali, deve intendersi strettamente connessa alla natura gratuita dell’istituto della delega di firma”, conclude Zanetti.

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