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Agenzie fiscali, doppio intervento della politica

30 luglio 2015 - 08:57

Le disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali, contenute del disegno di legge recante disposizioni in materia di enti territoriali e di cui oggi (ora che al Senato il governo ha ottenuto la fiducia sul maxiemendamento) comincia l’esame da parte della commissione bilancio della Camera, sono oggetto di attenzione del Servizio studi di Montecitorio che, nella sua scheda di lettura, evidenzia come “L’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016.

Scritto da Anna Maria Rengo
Agenzie fiscali, doppio intervento della politica

 

"Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio”.

Più nel dettaglio “il comma 1 autorizza le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami (le cui modalità sono definite con successivo decreto interministeriale, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001) per un corrispondente numero di posti, da espletare entro il 31 dicembre 2016, da avviarsi prioritariamente rispetto alle procedure di mobilità (compresa quella volontaria) previste dalla legislazione vigente, tenendo conto della particolare professionalità alla cui verifica sono diretti i concorsi stessi”.

Si dispone, inoltre, che “una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti banditi sia riservata al personale dipendente dalle agenzie fiscali, che possono assumere i vincitori nei limiti delle loro facoltà assunzionali”.

IL RACCORDO CON IL DLGS SULLE AGENZIE FISCALI – Il Servizio studi segnala che “l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali (A.G. 181) contiene una previsione analoga, volta a coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti delle agenzie fiscali, legate all'aumento dei compiti delle stesse nella lotta contro l'evasione, aggravate dalle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 con la quale è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici esterni, l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali vacanti a funzionari già in servizio nelle agenzie fiscali, selezionati sulla base di apposite procedure interne: per assicurare una celere copertura delle vacanze di organico, lo schema autorizza le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e ad indire nuovi concorsi pubblici, per soli esami, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.

A differenza di quanto previsto dall’articolo 2 dello schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale, “la norma in esame fa riferimento alle procedure concorsuali bandite e non ancora concluse.

La Relazione tecnica riferisce che l’Agenzia delle entrate ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, per complessive 578 posizioni; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013, per complessive 117 posizioni.

La sentenza n. 37 del 2015 ha comportato la decadenza di oltre 1.000 funzionari ‘reggenti’ (866 nell’Agenzia delle entrate), lasciando senza responsabile più di due terzi degli uffici.

Per esigenze di funzionalità operativa, il comma 2 dispone che i dirigenti delle Agenzie fiscali possono delegare - previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 - le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti (escluse le attribuzioni riservate loro per legge) a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell’area stessa, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, tenendo conto, tra l’altro, della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda dei diversi compiti”.

LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - Il sistema di classificazione del personale delle Agenzie fiscali è articolato in prima, seconda e terza area. “Sulla base di quanto previsto dall’art. 26 del Capo V del Ccnl relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003, Nell’ambito della terza area le Agenzie, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti, effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.

A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle suddette deleghe, ai funzionari delegati sono attribuite (temporaneamente e solo per fronteggiare la situazione in essere), nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale (di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 95/2012).

L'articolo 23-quinquies del D.L. 95/2012, nel prevedere la riduzione del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, dispone che, per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali (detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro), da affidare, sulla base di apposite procedure selettive, a personale della terza area che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nell'area stessa”.

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROVVISORIA - La Relazione tecnica, sulla base di quanto disposto dall’articolo in esame, quantifica il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria: “per l'Agenzia delle entrate si ipotizzano 578 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell’articolo in esame, potrebbero essere annullati o confermati; per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si ipotizzano 117 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013 ma non ancora conclusi e che, parimenti, potranno essere eventualmente annullati e riproposti.

Il comma 3 dispone che le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio”.

 

L'ESAME DEL DLGS SULLE AGENZIE FISCALI - In commissione Finanze della Camera il relatore dello schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, Marco Causi (PD), ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare, Causi propone di «rivedere lo schema organizzativo delle agenzie fiscali, in modo da riconoscere le posizioni organizzative di livello non dirigenziale relative a responsabilità specialistiche», segnala «l’esigenza di consentire ai dirigenti delle agenzie fiscali di delegare le funzioni relative agli uffici di cui abbiano assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, a funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale della stessa area». Infine, chiede che i concorsi previsti dello schema di decreto per la «copertura di posti dirigenziali, prevedano, oltre alla valutazione per esami dei candidati, anche una valutazione dei relativi curricula, al fine di tenere conto della loro esperienza lavorativa». Il deputato del M5S Daniele Pesco ha chiesto di «valutare, ai fini dei concorsi dirigenziali, anche i curricula dei candidati, sottolinea come tale sistema rischi di favorire proprio quelle persone che hanno rivestito finora posizioni dirigenziali, recentemente dichiarato illegittime dalla Corte costituzionale», mentre il deputato di SEL Giovanni Paglia ha sottolineato « l’esigenza di evitare di introdurre previsioni sull’attribuzione degli incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali che potrebbero esporsi a ulteriori censure di illegittimità, rinnovando in tal modo il problema aperto dalla recente sentenza della Corte costituzionale da cui è discesa la decadenza di numerose posizioni dirigenziali attribuite all’interno delle medesime agenzie».

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