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Stabilità 2017, il testo e le misure sui giochi in Senato

01 dicembre 2016 - 09:07

Trasmesso al Senato il disegno di legge di Bilancio 2017, ecco le norme sui giochi.

Scritto da Amr
Stabilità 2017, il testo e le misure sui giochi in Senato

 Il testo della legge di bilancio, che contiene la gara del SuperEnalotto e la lotteria dello scontrino, è stato trasmesso al Senato: la sessione di bilancio dovrebbe aprirsi martedì 6 dicembre, con le comunicazioni in Aula del presidente Pietro Grasso sulla copertura della manovra, mentre per l’8 dicembre potrebbe essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. L’obiettivo è far approdare la legge di bilancio in Aula il 19 o il 20 dicembre, per poter consentire la terza lettura della Camera prima della pausa natalizia e soprattutto in tempo per l'entrata in vigore della legge, il 1° gennaio del prossimo anno.

Il tema dei giochi dovrebbe essere affrontato in Senato, ma naturalmente pesa l'esito del referendum (la vittoria del 'no' potrebbe indurre a licenziare il testo così com'è, o con poche modifiche) e i concomitanti lavori di riordino dell'offerta da parte della Conferenza Unificata. Il governo pare comunque intenzionato a presentare un emendamento per anticipare alla fine del 2017 il completamento della riduzione del parco Awp in Italia del 30 percento. 

In attesa dei lavori del Senato, a seguire le disposizioni sui giochi che sono contenute nella manovra, nel testo approvato dalla Camera.

 

GARA SUPERENALOTTO - "Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso; e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa; g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica; h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e). 2. Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso ha termine alla scadenza della nuova concessione".
LOTTERIA DELLO SCONTRINO - "A decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi3e4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 7. La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 6 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".

 

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